L’istituto della messa alla prova è un'istituto introdotto con la legge 28 aprile 2014 n. 67 per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni.
Consiste nella sospensione del procedimento penale prima del giudizio e nella predisposizione da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe) di un così detto programma di trattamento, finalizzato a riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato, che prevede come condizione necessaria lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
Il lavoro di pubblica utilità, nell’ambito della messa alla prova, è un'attività non retribuita, materiale o intellettuale, a favore della collettività che può essere svolta presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato che abbiano sottoscritto una convenzione con il Tribunale (es. servizi di manutenzione del verde, servizi di assistenza alla persona, servizi bibliotecari...). L’esito positivo della messa alla prova comporta l’estinzione del reato.
Chi può essere ammesso alla prova, (artt.168 bis c.p.- 464 bis c.p.p - 550 c.p.p)
Le persone imputate per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a quattro anni sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria (es. furto semplice, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, ricettazione..).
Non può accedere alla messa alla prova:
- Chi ne abbia già beneficiato
- Chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
- Chi abbia fallito la prova o abbia subito la revoca dell’ordinanza di ammissione
modulo Ufficio Esecuzione Penale Esterna richiesta programma di trattamento