In seguito al ricorso presentato da Domenica Chanchano Warthon, cittadina peruviana e il marocchino Rachid Khay, di concerto con l’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), il Comune ha modificato il bando di selezione per rilevatori nell’ambito del 15° Censimento generale (che si svolgerà a Genova dal 9 ottobre al 20 di novembre): come era accaduto nelle altre grandi città (come Milano, Torino e Venezia), i cittadini extracomunitari si erano trovati di fatto esclusi dal bando che si rivolgeva ai “cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea”.
L’Amministrazione in passato non aveva nascosto la sua solidarietà con i due stranieri: «Non si possono certo incolpare i nostri uffici – aveva detto il sindaco Marta Vincenzi – che hanno applicato alla lettera la legge. A livello politico, non possiamo che essere d’accordo con i due cittadini, è necessario cambiare le norme. Se esistono regolamenti che limitano i diritti dei cittadini di nascita non comunitaria, vanno scovati ed eliminati».
Il primo cittadino – Genova è la Città dei Diritti - aveva rilanciato anche la tematica del voto: «È una lotta, questa, che si allaccia in maniera forte al diritto di voto agli immigrati, tema che porterò al prossimo incontro Anci a Brindisi, in ottobre, e che già era stato al centro di una nostra campagna (poi respinta dal governo) tre anni fa».
Spiega Maria Pia Verdona, direttore della Statistica del Comune di Genova e firmataria del bando rinnovato: «Il ricorso è stato presentato verso i bandi di Milano e Genova, ma tutti i grandi comuni hanno applicato la stessa tipologia di selezione. Nel caso genovese, la selezione è stata bandita per supplire alla mancanza di personale interno (dopo la diramazione del bando interno, hanno aderito 280 persone a fronte delle 350 che rappresentano il numero previsto per lo svolgimento del Censimento, ndr)».
In realtà, a fine luglio, l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazione Razziale) aveva già espresso un parere sulla questione, ma, prosegue Verdona, «si era ben guardato dal diffonderlo presso i comuni. Noi ne siamo venuti a conoscenza in sede legale: l’UNAR sostiene che sia illegittima l’esclusione dei cittadini extracomunitari da cariche che non contemplino pubblici poteri di interesse nazionale. Si fa riferimento alla Convenzione Oil del 1975, ratificata con la numero 158 dell’81, con la quale si tutela il godimento dei diritti civili degli stranieri, che devono essere pari a quelli degli italiani».
A testimonianza della vera e propria “bufera” legale intorno all’argomento, anche il Difensore Civico dell’Emilia Romagna aveva espresso un parere a luglio, più prudente: «Si prendeva atto della poca chiarezza normativa in fatto di bandi, sperando in leggi future che andassero a colmare il vuoto, e si individuavano alcune categorie di stranieri che potevano essere comunque destinatari del concorso: i cittadini non comunitari con legame parentale riconosciuto, gli stranieri muniti di permesso di soggiorno CE per lunghi periodi e i titolari dello status di rifugiati. In quanto Comune di Genova – conclude il direttore della Statistica – abbiamo seguito principalmente queste direttive».
Un nuovo bando, quindi, che è stato prorogato fino al 6 di settembre (le domande presentate nell’ambito del vecchio bando rimangono valide e possono peraltro essere aggiornate qualora sia sopravvenuto un implemento curricolare) in cui si legge:
“Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea.;
oppure
- essere cittadini non comunitari con legame parentale riconosciuto con cittadino UE residente in Italia (ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 30/2007 per familiare si intende: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
oppure
- essere titolari dello status di rifugiato (ex art. 25, comma 2 del Dlgs. 251/2007);
oppure
- essere cittadini stranieri in regola con la vigente normativa sul soggiorno in Italia;
(I cittadini stranieri devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana e devono essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani);
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità psico-fisica alle attività da svolgere;
- non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento”.
L’Amministrazione in passato non aveva nascosto la sua solidarietà con i due stranieri: «Non si possono certo incolpare i nostri uffici – aveva detto il sindaco Marta Vincenzi – che hanno applicato alla lettera la legge. A livello politico, non possiamo che essere d’accordo con i due cittadini, è necessario cambiare le norme. Se esistono regolamenti che limitano i diritti dei cittadini di nascita non comunitaria, vanno scovati ed eliminati».
Il primo cittadino – Genova è la Città dei Diritti - aveva rilanciato anche la tematica del voto: «È una lotta, questa, che si allaccia in maniera forte al diritto di voto agli immigrati, tema che porterò al prossimo incontro Anci a Brindisi, in ottobre, e che già era stato al centro di una nostra campagna (poi respinta dal governo) tre anni fa».
Spiega Maria Pia Verdona, direttore della Statistica del Comune di Genova e firmataria del bando rinnovato: «Il ricorso è stato presentato verso i bandi di Milano e Genova, ma tutti i grandi comuni hanno applicato la stessa tipologia di selezione. Nel caso genovese, la selezione è stata bandita per supplire alla mancanza di personale interno (dopo la diramazione del bando interno, hanno aderito 280 persone a fronte delle 350 che rappresentano il numero previsto per lo svolgimento del Censimento, ndr)».
In realtà, a fine luglio, l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazione Razziale) aveva già espresso un parere sulla questione, ma, prosegue Verdona, «si era ben guardato dal diffonderlo presso i comuni. Noi ne siamo venuti a conoscenza in sede legale: l’UNAR sostiene che sia illegittima l’esclusione dei cittadini extracomunitari da cariche che non contemplino pubblici poteri di interesse nazionale. Si fa riferimento alla Convenzione Oil del 1975, ratificata con la numero 158 dell’81, con la quale si tutela il godimento dei diritti civili degli stranieri, che devono essere pari a quelli degli italiani».
A testimonianza della vera e propria “bufera” legale intorno all’argomento, anche il Difensore Civico dell’Emilia Romagna aveva espresso un parere a luglio, più prudente: «Si prendeva atto della poca chiarezza normativa in fatto di bandi, sperando in leggi future che andassero a colmare il vuoto, e si individuavano alcune categorie di stranieri che potevano essere comunque destinatari del concorso: i cittadini non comunitari con legame parentale riconosciuto, gli stranieri muniti di permesso di soggiorno CE per lunghi periodi e i titolari dello status di rifugiati. In quanto Comune di Genova – conclude il direttore della Statistica – abbiamo seguito principalmente queste direttive».
Un nuovo bando, quindi, che è stato prorogato fino al 6 di settembre (le domande presentate nell’ambito del vecchio bando rimangono valide e possono peraltro essere aggiornate qualora sia sopravvenuto un implemento curricolare) in cui si legge:
“Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea.;
oppure
- essere cittadini non comunitari con legame parentale riconosciuto con cittadino UE residente in Italia (ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 30/2007 per familiare si intende: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
oppure
- essere titolari dello status di rifugiato (ex art. 25, comma 2 del Dlgs. 251/2007);
oppure
- essere cittadini stranieri in regola con la vigente normativa sul soggiorno in Italia;
(I cittadini stranieri devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana e devono essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani);
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità psico-fisica alle attività da svolgere;
- non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento”.