Leggi e regolamenti - alcol

Il tema dell'alcol ha un'ampia rispondenza sul piano legislativo nazionale. Il Codice Penale, ad esempio, regolamenta non solo la somministrazione delle bevande ma anche l'aspetto della imputabilità dello stato di ebbrezza. Qui di seguito presentiamo alcuni articoli del Codice Penale tra i più significativi.
Codice Penale
Art. 94 C.P.Ubriachezza abituale
La norma stabilisce che lo stato di ubriachezza abituale è considerata un'aggravante nel caso venga commesso un reato.
Art.688 C.P.
Ubriachezza La legge punisce con un'ammenda (da €. 51,00 a €. 309,00) chiunque sia colto in stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico. La pena viene aumentata se l'ubriachezza è abituale.
Art. 689 C.P.
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
La norma prevede il divieto, da parte di un esercente di un locale pubblico, di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a persone che appaiono in condizioni mentali tali da pregiudicare le loro capacità di intendere e di volere. La violazione di tale norma è punita con la pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00 o con la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o quella del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi; la pena è aumentata se dal fatto deriva ubriachezza. La condanna comporta inoltre la sospensione dell'esercizio.
Nel regolamento per l'esecuzione del T.U.18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza (R.D. 1940 n:635), l'articolo 188 prevede inoltre che i minori di 18 anni non possano essere adibiti alla somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici.
Art. 690 C.P.
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
E' punibile (pena pecuniaria da €. 258,00 a €. 2.582,00) chiunque provoca ad altri, in luogo pubblico o aperto al pubblico, uno stato di ubriachezza somministrando bevande alcoliche.
Art. 691 C.P.
Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza
La norma prevede la punibilità (pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00 o la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni oquella del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi) di chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di ubriachezza; se il colpevole è un esercente di un locale pubblico è prevista la sospensione dell'esercizio.
Legge 125 del 30/03/2001
“Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”: regolamenta, in linea con gli orientamenti Ue e Oms, gli aspetti sociosanitari, sociali e socio culturali. A questa legge si deve l’abbassamento del tasso alcolemico legale dallo 0,8 allo 0,5 per mille allineando l’Italia ai valori adottati nella maggior parte degli altri Paesi europei.Legge n° 214 del 1 agosto 2003
Converte in legge il decreto legge 27 giugno 2003 n° 151, recante modifiche e integrazioni al Codice della Strada, ha introdotto l'articolo 6-bis che prevede il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche (superiori a 21°) negli esercizi commerciali con accesso sulle autostrade.Gran parte delle norme vietano solo la somministrazione diretta delle bevande alcoliche, ma non esiste finora nessuna disposizione che regolamenti la vendita. Questo significa, ad esempio, che ad un minore di 16 anni per legge non può essere servito un bicchiere di vino, ma può liberamente acquistarne una bottiglia intera in un supermercato.
Il tema dell'alcol ha un'ampia rispondenza sul piano legislativo nazionale. Il Codice Penale, ad esempio, regolamenta non solo la somministrazione delle bevande ma anche l'aspetto della imputabilità dello stato di ebbrezza. Qui di seguito presentiamo alcuni articoli del Codice Penale tra i più significativi.
Alcol e guida
Guidare in stato di ebbrezza dopo aver assunto alcolici è pericoloso per sé e per gli altri. Secondo gli ultimi dati, l'abuso di alcol è la principale causa di morte tra i giovani negli incidenti stradali specie durante il fine settimana e nelle ore notturne.La guida in stato di ebbrezza costituisce reato, sanzionato dall'art. 186 del Decreto Legislativo n.285 del 1992 del Codice della Strada e successive modificazioni. Il tasso alcolemico massimo nel sangue consentito dalla legge è pari a 0,5 grammi per litro (g/l).
L'art. 186 del Codice della Strada stabilisce che è VIETATO guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza, elencate nel comma 2 art.186, sono state recentemente aggiornate dalla Legge del 29 luglio 2010 recante nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale. Tali sanzioni si distinguono a seconda dei livelli di alcolemia riscontrati nel sangue:
tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l: è prevista un'ammenda da € 500 a € 2.000, e la sospensione della patente da tre a sei mesi;
tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l: è prevista un'ammenda da € 800 a € 3.200, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei a dodici mesi;
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: è prevista un'ammenda da € 1.500 a € 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. E' prevista inoltre la confisca del veicolo di proprietà del conducente che ha commesso il reato di guida in stato di ebbrezza. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Alla sospensione della patente segue l'obbligo da parte del conducente di sottoporsi a visita medica entro 60 giorni, scaduti i quali il prefetto può disporre la sospensione fino all'esito della visita medica. Tale provvedimento è sempre previsto se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
NEOPATENTATI: TASSO ALCOLEMICO = 0
E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste ai conducenti di età inferiore ai 21 anni e ai neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida.
Alcol e lavoro
La legge italiana (art. 42 del DPR n. 303 del 19 marzo 1956) stabilisce il divieto di somministrare bevande alcoliche all'interno delle aziende, ad eccezione di modiche quantità nelle mense durante l'ora dei pasti.L'articolo 94 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) R.D. 18 giugno 1931 n. 773 vieta la vendita di bevande superalcoliche (con gradazione superiore a 21°) nelle cantine delle caserme e negli spacci di cibi e bevande esistenti negli stabilimenti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 2 della L.N. 1602 del 1962 stabilisce l'inidoneità permanente del personale marittimo ad essere reimbarcato in presenza di problematiche alcolcorrelate.
La legge 626 del 17 settembre1994, tutelando i lavoratori dai rischi connessi all'attività lavorativa, prevede che i datori di lavoro applichino tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tenendo conto delle alterazioni psicofisiche che l'alcol determina in chi lo assume, è chiaro che sia il datore di lavoro che ogni lavoratore dovrebbero vigilare affinchè a causa del consumo dialcolici, non si generino situazioni di grave rischio per l'incolumità propria ed altrui.
L'articolo 15 (Disposizioni per lasicurezza sul lavoro) della Legge Quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati n.125 del 30 marzo 2001 prevede il divieto di assunzione e somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica nelle attività lavorative soggette ad elevato rischio di infortunio o rivolte a garantire la sicurezza, l'incolumità o la salute di altri. Successivamente, con provvedimento del 16 marzo 2006, è stato emanato un decreto attuativo che individua dettagliatamente quali siano le categorie di lavoratori a cui la norma precedente fa riferimento (vedi alcol e lavoro).
Alcol e pubblicità
Ancora la Legge Quadro n. 125 del 2001, all'articolo 13, elenca alcune disposizioni in materia di pubblicità delle bevande alcoliche. La legge prevede che le emittenti radiotelevisive e le agenzie pubblicitarie, insieme ai rappresentanti delle aziende produttrici, elaborino un codice di autoregolamentazione sulle modalità e i contenuti dei messaggi pubblicitari sulle bevande alcoliche.
Stabilisce delle limitazioni per proteggere i minori dalla pubblicità di bevande alcoliche (divieto di pubblicizzare tali bevande sia all'interno di programmi radiotelevisivi rivolti ai minori, sia nei15 minuti precedenti e successivi alla loro trasmissione, e comunque non all'interno della fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00; divieto di pubblicità nei luoghi frequentati prevalentemente da minori, sulla stampa destinata ai minori e nelle sale cinematografiche durante la proiezione di film rivolti prevalentemente a questa categoria). Inoltre la pubblicità non deve attribuire alle bevande alcoliche proprietà non espressamente riconosciute dal Ministero della Sanità e non deve rappresentare minori intenti al consumo di alcol facendo apparire tale assunzione in modo positivo.
Alcol e pubblicità
Ancora la Legge Quadro n. 125 del 2001, all'articolo 13, elenca alcune disposizioni in materia di pubblicità delle bevande alcoliche. La legge prevede che le emittenti radiotelevisive e le agenzie pubblicitarie, insieme ai rappresentanti delle aziende produttrici, elaborino un codice di autoregolamentazione sulle modalità e i contenuti dei messaggi pubblicitari sulle bevande alcoliche.Stabilisce delle limitazioni per proteggere i minori dalla pubblicità di bevande alcoliche (divieto di pubblicizzare tali bevande sia all'interno di programmi radiotelevisivi rivolti ai minori, sia nei15 minuti precedenti e successivi alla loro trasmissione, e comunque non all'interno della fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00; divieto di pubblicità nei luoghi frequentati prevalentemente da minori, sulla stampa destinata ai minori e nelle sale cinematografiche durante la proiezione di film rivolti prevalentemente a questa categoria). Inoltre la pubblicità non deve attribuire alle bevande alcoliche proprietà non espressamente riconosciute dal Ministero della Sanità e non deve rappresentare minori intenti al consumo di alcol facendo apparire tale assunzione in modo positivo.
In Europa
La prima strategia europea sull’alcol (sull’impatto sociale, sanitario ed economico dell’alcol in Europa) richiesta dal Consiglio U.E., approvata nel settembre 2007, dal Parlamento europeo, individua cinque aree prioritarie:• proteggere giovani e bambini
• ridurre gli infortuni e le morti causati dagli incidenti stradali alcolcorrelati
• prevenire il danno negli adulti e ridurre l’impatto negativo sull’economia
• incrementare la consapevolezza dell’impatto sulla salute del consumo dannoso di alcol
In Italia vige solo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni ma non quello di vendita, mentre nella maggior parte dei Paesi della UE, compresi Paesi a noi molti simili come profilo del consumo e della produzione, è vietata anche la vendita di bevande alcoliche ai minori, oltre a quello della somministrazione nei locali pubblici (tra questi: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna e altri).
Il quadro di riferimento internazionale ed europeo prevede l’istituzione di una Raccomandazione del Consiglio dell’U.E in merito al“Consumo di bevande alcoliche da parte di bambini e adolescenti”, approvata il 5.6.2001 oltre che una Dichiarazione su “Giovani e alcol” approvata a Stoccolma nell’ambito della Conferenza congiunta O.M.S – Presidenza U.E. nel febbraio 2001.
L’alcol viene considerato il più importante fattore causale di incidente stradale mortale nelle strade europee, oltre che causa diretta di incidenti domestici e sul lavoro, e la Commissione U.E. viene invitata a studiare la possibilità di sostenere una strategia comunitaria globale quale completamento delle politiche nazionali per ridurre il danno alcolcorrelato. Con tale Raccomandazione gli Stati membri sono invitati ad esprimere un forte impegno nelle misure da adottare in relazione al problema dei giovani e l’alcol, con particolare riferimento anche al controllo della promozione, commercializzazione e vendita delle bevande alcoliche, da attuarsi tramite la cooperazione con i settori economici interessati. Viene sollecitata, tra l’altro, l’adozione negli Stati membri di interventi adeguati per diminuire l’uso dannoso di alcol nella popolazione e in particolare tra gli adolescenti e i giovani
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Riferimenti bibliografici
Ufficio Stampa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: Relazione “Conferenza nazionale sull’alcol: Più salute meno rischi”, Costruire alleanze per il benessere e la sicurezza, 2007.
Istituto Superiore di Sanità: normativa su alcol e guida. Raccolta e aggiornamento della normativa italiana in materia di alcol e codice della strada.
http://www.drugsonstreet.it/normativa/alcolici.html
Ministero della Salute: Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della legge 30.3.2001 n° 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati” (dicembre 2011)
Ultimo aggiornamento: 04/05/2015