
1) Cosa non può essere disciplinato dai contratti di convivenza?
I contratti di convivenza non possono validamente regolare:
- i rapporti strettamente personali, perché attengono alla sfera dei diritti individuali e per il nostro ordinamento non possono essere oggetto di negozi giuridici validi ed efficaci;
- la successione in caso di morte di un convivente: la legge italiana prevede infatti che si possa disporre dei propri beni solo con il testamento (o, ovviamente, in vita per mezzo di donazioni) e vieta ogni patto successorio, ovvero gli accordi con cui si dispone della propria successione (art. 458 c.c)
2) Cosa sono i registri comunali delle unioni civili? A Genova c’è un registro delle unioni civili?
Molti Comuni italiani hanno istituito registri locali sulle convivenze:elenco dei Comuni.
L’iscrizione ai registri comunali ha rilevanza esclusivamente amministrativa, in relazione all’accesso ai servizi comunali e ad eventuali attività dell’amministrazione. Non attribuisce invece ai conviventi reciproci diritti: il riconoscimento di diritti patrimoniali e successori, in mancanza di esplicita volontà delle parti, è competenza esclusiva della legislazione statale che ad oggi li riconosce solo alle coppie coniugate.
L’iscrizione ai registri comunali, inoltre, è utile per dimostrare lo status di convivente connesso a un legame affettivo e a un impegno reciproco di assistenza morale e materiale, in tutti i casi in cui la legge o la giurisprudenza attribuiscono diritti e facoltà anche ai conviventi.
Il Comune di Genova ha istituito il registro delle Unioni Civili con Delibera del Consiglio Comunale n.31/2013.
3) Ci sono documenti che possono attestare la convivenza?
La convivenza manca di una disciplina legislativa nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’iscrizione ai registri comunali delle unioni civili può provare che i partner hanno dichiarato all’amministrazione di essere uniti da un vincolo affettivo e di essersi impegnati alla reciproca assistenza morale e materiale. La convivenza può anche essere dimostrata mediante un certificato di stato di famiglia, anche se questa certificazione non è sempre ritenuta dirimente, soprattutto nei casi in cui è necessario dimostrare una stabilità della convivenza e una reciproca solidarietà tra i partner, come ad esempio nell’ipotesi di richiesta di risarcimento del danno per morte derivante da atto illecito del partner. La convivenza può inoltre essere dimostrata anche con un contratto di convivenza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
4) I conviventi possono l’un l’altro validamente riconoscersi gli stessi diritti e assumere gli stessi obblighi derivanti dal matrimonio?
No, nessun accordo può equiparare la situazione di due conviventi a quella di due persone coniugate.
Non possono, infatti, regolamentare in alcun modo gli aspetti relazionali derivanti dal rapporto come ad esempio l’obbligo di fedeltà e di coabitazione, derivanti dal matrimonio.
I conviventi possono, attraverso negozi giuridici e contratti, regolare i loro rapporti patrimoniali, anche concordando il rispettivo contributo al mantenimento dei figli.
• Per alcuni limitati aspetti previsti dalla legge specificamente, possono incidere sui propri rapporti personali: ad esempio la persona convivente può proporre istanza per la nomina dell’ amministratore di sostegno (art.408 codice civile) o di interdizione e inabilitazione del partner (art. 417 codice civile); possono anche stipulare accordi sull’affidamento dei figli per il caso di cessazione della convivenza, che potranno poi essere vagliati da un Giudice; l’art.337 ter c.2 c.c. prevede che il Giudice, nel decidere sull’affidamento dei figli in caso di cessazione della convivenza, “prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.
• Per quanto riguarda i rapporti successori, essendo i patti successori vietati dal nostro ordinamento, i conviventi possono provvedere esclusivamente attraverso la redazione di un testamento, che nel nostro ordinamento costituisce un atto sempre modificabile unilateralmente.
5) Come possono tutelarsi reciprocamente due conviventi?
Lo strumento che consente di disciplinare nel modo più completo possibile tutti gli interessi di natura patrimoniale tra i conviventi, nei limiti oggi consentiti dall’ordinamento, è il contratto di convivenza, che può riguardare i seguenti aspetti:
- le modalità d’uso della casa adibita a residenza comune, anche se di proprietà di uno solo dei conviventi o in locazione o comodato;
- le modalità di partecipazione alle spese comuni;
- quali beni acquistati nel corso della convivenza debbano considerarsi proprietà comune;
- l’assunzione da parte di un convivente dell’obbligo di mantenimento dell’altro, nel caso uno solo dei due percepisca un reddito e l’altro si dedichi al lavoro domestico e alla cura del partner e di eventuali figli o collabori all’attività imprenditoriale o professionale del convivente;
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.
6) Che durata hanno i contratti di convivenza?
La durata del contratto di convivenza coincide con quella del rapporto. Alcuni accordi produrranno i loro effetti a partire dalla fine della convivenza, in particolare gli accordi che definiscono i reciproci rapporti patrimoniali in caso di fine della relazione affettiva e della convivenza.
7) Si può sciogliere un contratto di convivenza?
Il contratto di convivenza soggiace alle norme previste per tutti i contratti. I contratti possono essere sciolti:
- per mutuo consenso, e quindi in conseguenza di un nuovo accordo tra i conviventi;
- inadempimento dell’altro partner, purché non di scarsa importanza;
- sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta;
- prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.
Inoltre le parti potranno riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso.
8) L’iscrizione al registro delle unioni civili attribuisce reciproci diritti e doveri ai conviventi?
Il riconoscimento di diritti e doveri nell’ambito delle convivenze costituisce competenza esclusiva della legislazione statale, che li riconosce attualmente solo alle persone coniugate.
L’iscrizione al registro può invece avere rilievo rispetto a servizi e prestazioni forniti dalle amministrazioni e può rivelarsi utile al fine di dimostrare lo “status” di convivente, in tutti quei casi nei quali norme di legge ovvero la giurisprudenza riconoscono particolari diritti anche ai conviventi.
9) Al convivente spettano diritti sulla casa adibita a residenza comune?
No, al convivente non è riconosciuto alcun diritto sulla casa adibita a residenza comune, sia essa di proprietà del partner o sia da lui detenuta a titolo di locazione, salvo che nei seguenti casi, nei quali la Corte Costituzionale ha riconosciuto al convivente:
- il diritto di subentrare nel contratto di locazione, in caso di morte del conduttore;
- il diritto di subentrare, in caso abbia in affidamento i figli, nel contratto di locazione in essere qualora cessi la convivenza;
- l’assegnazione della casa familiare al convivente presso il quale i figli abbiano collocazione prevalente, che può essere disposta dal Tribunale.
Chi, proprietario della casa familiare, desiderasse tutelare maggiormente il proprio convivente, può eventualmente trasferirgli un diritto di comproprietà sulla casa oppure costituire un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) sulla casa stessa.
10) In quale situazione si trovano i figli nati nella convivenza?
Non c’è più alcuna differenza tra i figli nati nella convivenza e i figli nati nel matrimonio. L’art. 315 del codice civile, nel testo modificato dalla legge 219/2012, ha sancito il principio che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”; la legge non parla più di figli legittimi e figli naturali, ma solo di figli. Entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale.
11) I figli nati nella convivenza possono essere riconosciuti?
Sì, i figli nati al di fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dalla madre e dal padre, tanto congiuntamente quanto separatamente:
- nell’atto di nascita, come avviene nella maggior parte dei casi;
- oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile;
- o ancora in un atto pubblico o in un testamento.
12) La responsabilità genitoriale sui figli minori spetta a entrambi i genitori conviventi?
Si, se entrambi hanno effettuato il riconoscimento e in questo caso la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente. Se solo un genitore ha effettuato il riconoscimento, sarà l’unico cui spetterà la responsabilità genitoriale sul figlio riconosciuto.
13) I conviventi possono stipulare accordi relativi i figli?
Sono possibili accordi volti a regolamentare i rapporti patrimoniali su mantenimento, istruzione ed educazione dei figli. L’art.30 della Costituzione prevede che spetta ad entrambi i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole.
L’art.337 ter c.4 c.c. prevede che “salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in maniera proporzionale al proprio reddito”. Gli accordi sono comunque sempre revocabili e modificabili, in particolare in considerazione dell’interesse dei figli, preminente su quello dei genitori.
Sono poi ammessi accordi sull’affidamento dei figli per il caso di cessazione della convivenza, che potranno poi essere vagliati da un Giudice; l’art.337 ter c.2 c.c. prevede infatti che il Giudice, nel decidere sull’affidamento dei figli in caso di cessazione della convivenza, “prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.
14) Cosa può fare un convivente in caso di sopravvenuta incapacità del partner?
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione, si trova nell’incapacità di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare, al quale può essere inoltrata la relativa richiesta. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di designazione, l’art. 408 del codice civile prevede che nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
15) In caso di malattia grave del partner, che facoltà ha un convivente?
Ha, in generale, le facoltà che competono a un familiare. Ad esempio il consenso al trattamento dei dati personali può essere richiesto, prima della prestazione sanitaria, anche a un convivente, a norma dell’art. 82 legge 196/2003. E’ opportuno che si possa, se richiesti, presentare documentazione che attesti lo status di convivente (iscrizione al registro delle unioni civili, certificato di stato di famiglia, o accordo di convivenza). Per estremo scrupolo e a scanso di qualsiasi problema, è possibile rilasciarsi reciproca delega all’assistenza sanitaria e alla possibilità di conoscere ogni dato o informazione, anche sensibile, riguardante lo stato di salute, le cure e le terapie cui il proprio partner venga sottoposto.
16) Al convivente spetta qualche diritto sui beni del partner in caso di suo decesso?
No. Al convivente non è riconosciuto alcun diritto sulla successione del proprio partner. I conviventi che volessero riconoscersi diritti successori devono redigere un testamento. Non è ammesso un unico testamento congiunto, sottoscritto da entrambi i partner.