Procedimento
Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di Direttore o Istruttore di tiro
L’istruttore di tiro è un tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all’attività svolta.
Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.
Il direttore di tiro ha invece il compito di sovrintendere alle attività eseguite nello svolgimento delle esercitazioni, facendo osservare le norme di sicurezza riguardo al maneggio delle armi. E’ responsabile penalmente e civilmente in caso di incidente (cd. responsabilità oggettiva).
Per svolgere attività di istruttore di tiro e direttore di tiro occorre chiedere al Comune apposita licenza che viene rilasciata, solo ed in via esclusiva, a favore dei tesserati dell’Unione Italiana Tiro a Segno (in sigla U.I.T.S.) ed è valida non solo nella Sezione in cui esercita l’iscritto, ma in tutto il territorio nazionale (per far valere il titolo in altre Sezioni dovrà comunque sussistere un accordo con il Presidente della Sezione ospitante).
Entrambe le figure possono essere ricoperte da una sola persona a cui il Comune, in base all’ art. 31 della legge 18.04.1975 n. 110, rilascia un’unica autorizzazione.
L'autorizzazione ha validità triennale (modifiche recate al T.U.L.P.S. dall’art. 13, c.1, lett. a) del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 - convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35.- e come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2012).
Per lo svolgimento dell'attività di istruttore di tiro occorre presentare:
- Certificato di idoneità al maneggio delle armi
- Dichiarazione della Sezione interessata del Tiro a Segno Nazionale circa la volontà di usufruire delle prestazioni del richiedente
- Certificato medico di idoneità per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo, del porto d'armi ad uso istruttore/Direttore di Tiro.
L'autorizzazione è rilasciata in bollo.
Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.
Il direttore di tiro ha invece il compito di sovrintendere alle attività eseguite nello svolgimento delle esercitazioni, facendo osservare le norme di sicurezza riguardo al maneggio delle armi. E’ responsabile penalmente e civilmente in caso di incidente (cd. responsabilità oggettiva).
Per svolgere attività di istruttore di tiro e direttore di tiro occorre chiedere al Comune apposita licenza che viene rilasciata, solo ed in via esclusiva, a favore dei tesserati dell’Unione Italiana Tiro a Segno (in sigla U.I.T.S.) ed è valida non solo nella Sezione in cui esercita l’iscritto, ma in tutto il territorio nazionale (per far valere il titolo in altre Sezioni dovrà comunque sussistere un accordo con il Presidente della Sezione ospitante).
Entrambe le figure possono essere ricoperte da una sola persona a cui il Comune, in base all’ art. 31 della legge 18.04.1975 n. 110, rilascia un’unica autorizzazione.
L'autorizzazione ha validità triennale (modifiche recate al T.U.L.P.S. dall’art. 13, c.1, lett. a) del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 - convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35.- e come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2012).
Per lo svolgimento dell'attività di istruttore di tiro occorre presentare:
- Certificato di idoneità al maneggio delle armi
- Dichiarazione della Sezione interessata del Tiro a Segno Nazionale circa la volontà di usufruire delle prestazioni del richiedente
- Certificato medico di idoneità per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo, del porto d'armi ad uso istruttore/Direttore di Tiro.
L'autorizzazione è rilasciata in bollo.
Riferimenti normativi:
- Legge n.110/1975 - "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"
- Regio Decreto n.773/1931 (art.11 e 43) - Testo Unico Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)
- D.Lgs. n.112/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs. n.159/2011, n. 159 - "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- D.L. n. 5/2012 (convertito con Legge n.35/2012) - "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
- Circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS/U/002901/12982.A.P.(3) del 22 febbraio 2012
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
Euro 32,20 oltre bolli e diritti di segreteria
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
L'iter del procedimento si articola in:
- Presentazione istanza
- Verifica della documentazione allegata
- Verifica dei requisiti (Antimafia, casellario e carichi pendenti)
- Rilascio autorizzazione
- Presentazione istanza
- Verifica della documentazione allegata
- Verifica dei requisiti (Antimafia, casellario e carichi pendenti)
- Rilascio autorizzazione
Termine:
40 gg
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Versamento attraverso "pagoPA AVVISO DI PAGAMENTO" sul SITO o con le APP di Poste, della tua banca, o degli altri canali di pagamento, con carte, conto corrente, CBILL; PAGA SUL TERRITORIO in Banca, Ricevitorie,Tabaccai, Supermercati aderenti.
Strumenti di tutela:
Rimedio giurisdizionale
- Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedio amministrativo (per soli vizi di legittimità)
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Potere Sostitutivo:
Ai sensi dell'art. 23-bis del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (testo aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 92 del 15/06/2023) del Comune di Genova in caso di inerzia procedimentale, con conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore di Area del Corpo di Polizia Locale (https://smart.comune.genova.it/node/8546), i cui recapiti sono indicati in questa scheda, nella parte relativa al responsabile dell'emissione del provvedimento.
Note:
L'autorizzazione e/o il rinnovo vengono rilasciati con validità triennale.
Identificativo:
54
Ultimo aggiornamento: 02/01/2025