Procedimento
Autorizzazione per apertura locali di pubblico spettacolo
Rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del Regio Decreto n.773/1931 (T.U.L.P.S.) per l'apertura di un locale di pubblico spettacolo, previa verifica dei requisiti richiesti.
Riferimenti normativi:
- Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 - Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)
- Regio Decreto 06/05/1940 n. 635 - Regolamento esecuzione T.U.L.P.S.
- DPR 24/07/1977 n. 616 - Attuazione della Legge n. 382/1975 in materia di ordinamento regionale
- DM 19/08/1996 - "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- DPR n.311/2001 - "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [...]"
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
€156.00 + €16 bollo + €1 diritti segreteria
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
L'iter del procedimento si articola in:
- presentazione istanza
- verifica della documentazione allegata
- verifica dei requisiti (Antimafia, casellario e carichi pendenti)
- rilascio autorizzazione
- presentazione istanza
- verifica della documentazione allegata
- verifica dei requisiti (Antimafia, casellario e carichi pendenti)
- rilascio autorizzazione
Termine:
40 gg.
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Versamento attraverso "PagoPA - AVVISO DI PAGAMENTO" sul SITO o con le APP di Poste, della tua banca, o degli altri canali di pagamento, con carte, conto corrente, CBILL; sul TERRITORIO in Banca, Ricevitorie, Tabaccai, Supermercati aderenti.
Strumenti di tutela:
Rimedio giurisdizionale
- Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedio amministrativo (per soli vizi di legittimità)
-
Ricorso straordinario entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.
[Si rende noto che, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 agli artt. 14 e 15 del Decreto del Presidente del Repubblica 24 novembre 1971, n.1119, la decisione del ricorso straordinario è oggi adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato, e non più con atto del Presidente della Repubblica.]
Potere Sostitutivo:
Ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (testo aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 233 del 12/12/2025 - https://smart.comune.genova.it/node/8546 ) del Comune di Genova in caso di inerzia procedimentale, con conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore di Area del Corpo di Polizia Locale (https://www.comune.genova.it/amministrazione/direzione-di-area/direzione...).
Note:
1) Per locali cinematografici e teatrali e per gli spettacoli viaggianti con capienza/posti disponibili superiori ai 1300 spettatori, nonchè per le altre categoria di locali e impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza oltre 5000 spettatori, occorre il parere della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2) Per capienze inferiori a quelle indicate al punto 1) la competenza ad emettere il parere è della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
3) N.B. - Procedimento assegnato alla Direzione Sviluppo del Commercio per l'apertura di sale da ballo e discoteche (Determinazione Dirigenziale n. 2021-100-.0.0.-15 del 4 agosto 2021)
2) Per capienze inferiori a quelle indicate al punto 1) la competenza ad emettere il parere è della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
3) N.B. - Procedimento assegnato alla Direzione Sviluppo del Commercio per l'apertura di sale da ballo e discoteche (Determinazione Dirigenziale n. 2021-100-.0.0.-15 del 4 agosto 2021)
Identificativo:
52
Ultimo aggiornamento: 22/05/2026