Procedimento
Autorizzazione per attività di fochino
Rilascio di autorizzazione ex art. 27 D.P.R. 19/03/1956 n. 302, previo verifica sulla sussistenza dei requisiti personali, tecnico-professionali e morali, per l'esercizio del mestiere di fochino, che comporta il maneggio di materiali esplosivi (brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco).
L'interessato ad esercitare tale attività deve acquisire:
- il certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale della Prefettura per gli Esplosivi;
- il nulla osta della Questura ai sensi dell'art. 8 c. 3° - D.L. n. 144 del 27/07/2005, convertito nella legge 155/2005.
L'autorizzazione, rilasciata in bollo, ha validità di tre anni
L'interessato ad esercitare tale attività deve acquisire:
- il certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale della Prefettura per gli Esplosivi;
- il nulla osta della Questura ai sensi dell'art. 8 c. 3° - D.L. n. 144 del 27/07/2005, convertito nella legge 155/2005.
L'autorizzazione, rilasciata in bollo, ha validità di tre anni
Riferimenti normativi:
• D.P.R. n. 302/1956, art. 27 - "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547";
• D.L. n. 144/2005 (convertito con Legge n. 155/2005) - "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale";
• D.Lgs. n.06/09/2011 - "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
• D.L. n.5/2012 n. 5, art.13, c.1, (convertito con Legge n.35/2012) - "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
• D.L. n. 144/2005 (convertito con Legge n. 155/2005) - "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale";
• D.Lgs. n.06/09/2011 - "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
• D.L. n.5/2012 n. 5, art.13, c.1, (convertito con Legge n.35/2012) - "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
Euro 32,20 oltre bolli e diritti di segreteria
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
L'iter del procedimento si articola in:
- Presentazione istanza
- Verifica della documentazione allegata
- Verifica dei requisiti (Antimafia, casellario e carichi pendenti)
- Rilascio autorizzazione
- Presentazione istanza
- Verifica della documentazione allegata
- Verifica dei requisiti (Antimafia, casellario e carichi pendenti)
- Rilascio autorizzazione
Termine:
40 gg
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Versamento attraverso "PagoPA AVVISO DI PAGAMENTO" sul SITO o con le APP di Poste, della tua banca, o degli altri canali di pagamento, con carte, conto corrente, CBILL; sul Territorio in Banca, Ricevitorie, Tabaccai, Supermercati aderenti.
Strumenti di tutela:
Rimedio giurisdizionale
- Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedio amministrativo (per soli vizi di legittimità)
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Potere Sostitutivo:
Ai sensi dell'art. 23-bis del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (testo aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 92 del 15/06/2023) del Comune di Genova in caso di inerzia procedimentale, con conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore di Area del Corpo di Polizia Locale (https://smart.comune.genova.it/node/8546), i cui recapiti sono indicati in questa scheda, nella parte relativa al responsabile dell'emissione del provvedimento.
Note:
L'autorizzazione e/o il rinnovo hanno validità di tre anni.
Identificativo:
53
Ultimo aggiornamento: 02/01/2025