Procedimento
Autorizzazione per attività di spettacolo viaggiante
L’autorizzazione è necessaria per svolgere l’attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale con le attrazioni inserite nell’elenco del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L'autorizzazione è valida su tutto il territorio nazionale, previo nulla-osta all’installazione delle attrazioni da parte delle autorità locali
Per l’installazione delle attrazioni di Spettacolo Viaggiante è necessaria un’autorizzazione temporanea.
Per le installazioni su suolo pubblico occorre presentare istanza alla Direzione Sviluppo del Commercio.
L'autorizzazione è valida su tutto il territorio nazionale, previo nulla-osta all’installazione delle attrazioni da parte delle autorità locali
Per l’installazione delle attrazioni di Spettacolo Viaggiante è necessaria un’autorizzazione temporanea.
Per le installazioni su suolo pubblico occorre presentare istanza alla Direzione Sviluppo del Commercio.
Riferimenti normativi:
- Regio Decreto n.773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S)
- Legge n.337/1968 - "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
- DPR n. 311/2001 - "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)
- D.M. 18/5/2007 - "Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante"
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
Per il rilascio della licenza di esercizio: Euro 130,50 oltre bolli e diritti di segreteria.
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
L'iter del procedimento di articola in:
- Presentazione istanza
- Verifica della documentazione allegata
- Verifica dei requisiti
- Rilascio autorizzazione
- Presentazione istanza
- Verifica della documentazione allegata
- Verifica dei requisiti
- Rilascio autorizzazione
Termine:
20 gg.
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Versamento attraverso "pagoPA AVVISO DI PAGAMENTO" sul SITO o con le APP di Poste, della tua banca o degli altri canali di pagamento, con carte, conto correnti, CBILL; PAGA SUL TERRITORIO in Banca, Ricevitorie, Tabaccai, Supermercati aderenti.
Strumenti di tutela:
Rimedio giurisdizionale
Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedio amministrativo (per soli vizi di legittimità)
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Potere Sostitutivo:
Ai sensi dell'art. 23-bis del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (testo aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 92 del 15/06/2023) del Comune di Genova in caso di inerzia procedimentale, con conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore di Area del Corpo di Polizia Locale (https://smart.comune.genova.it/node/8546), i cui recapiti sono indicati in questa scheda, nella parte relativa al responsabile dell'emissione del provvedimento.
Note:
Identificativo:
66
Ultimo aggiornamento: 02/01/2025