Procedimento
Autorizzazione per competizioni e manifestazioni podistiche e ciclistiche
L’autorizzazione viene rilasciata:• per le competizioni ciclistiche e podistiche che si svolgono sul territorio comunale ai sensi dell’art.9 del Codice della Strada
• per le manifestazioni ciclistiche e podistiche senza caratteristiche competitive, ovverosia per quelle dove non viene stilata una graduatoria, né vengono assegnati premi in base all’ordine di arrivo, ai sensi dell’art. 68, del “T.U.L.P.S."
Riferimenti normativi:
- R.D. n. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);
- D. Lgs n. 285/1992, art.9 - Nuovo Codice della Strada
- D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
Bolli e diritti di segreteria
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
L'iter del procedimento si articola in:
- Presentazione istanza
- Acquisizione pareri della Polizia Locale
- Verifica dei requisiti (in caso di manifestazioni ex art. 68 T.U.L.P.S.)
- Rilascio autorizzazione
- Presentazione istanza
- Acquisizione pareri della Polizia Locale
- Verifica dei requisiti (in caso di manifestazioni ex art. 68 T.U.L.P.S.)
- Rilascio autorizzazione
Termine:
30 gg
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Non sono previsti pagamenti.
Strumenti di tutela:
Rimedi giurisdizionali
Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedi amministrativi (per soli vizi di legittimità)
Ricorso straordinario entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.
[Si rende noto che, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 agli artt. 14 e 15 del Decreto del Presidente del Repubblica 24 novembre 1971, n.1119, la decisione del ricorso straordinario è oggi adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato, e non più con atto del Presidente della Repubblica.]
Potere Sostitutivo:
Ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (testo aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 233 del 12/12/2025 - https://smart.comune.genova.it/node/8546 ) del Comune di Genova in caso di inerzia procedimentale, con conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore di Area del Corpo di Polizia Locale (https://www.comune.genova.it/amministrazione/direzione-di-area/direzione...)
Identificativo:
67
Ultimo aggiornamento: 25/05/2026