Procedimento
Autorizzazione svincolo parcheggi pertinenziali
Procedimento finalizzato all’eliminazione del vincolo pertinenziale tra unità immobiliare e parcheggio asservito previo accertamento della tipologia di asservimento e verifica delle condizioni giuridico-urbanistiche per l’autorizzazione allo svincolo dell'asservimento.Riferimenti normativi:
Art. 19, comma 6 L.R. 16/2008 - Norme di Conformità del P.U.C. - L. n. 122/1989
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
E' prevista la corresponsione di tariffa istruttoria e diritti di segreteria secondo gli importi stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale annualmente aggiornate - marca da bollo da Euro 16,00 su istanza e provvedimento finale
Info sull'iter del procedimento:
E' possibile lo svincolo
- per tutti i box o posti auto realizzati a seguito di nuova costruzione completata dalla data di entrata in vigore della L. 246/05
- per parcheggi a suo tempo realizzati con autorizzazione gratuita ed asserviti ai sensi dell’art. 7, comma 2, L. 94/82 e ai sensi dell’ art 2, L. 662/96
- per tutti i parcheggi realizzati anteriormente alla L. 246/05 a condizione che sia dimostrata l’eccedenza di parcheggi rispetto alla quantità prevista dalla normativa vigente alla data di realizzazione della costruzione del parcheggio che si intende svincolare.
In tale caso, se trattasi di parcheggi risalenti a prima del 1989 la misura minima di dotazione (art. 18, L. 765/67) è di 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione, se invece trattasi di parcheggi realizzati dopo l’entrata in vigore della L. 122/89 la misura minima di dotazione (art. 2, comma 2, L. 122/89) è di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.
Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 10, L. 35/2012 che ha modificato l’art. 9 comma 5, L. 122/89 è consentita la cessione dei parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 122/89 purchè la nuova unità immobiliare sia collocata entro un ragionevole ambito territoriale ai fine della costituzione del vincolo pertinenziale.
L'Ufficio responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità della richiesta in base alla sussistenza dei presupposti sopraindicati.
In caso affermativo viene rilasciato il provvedimento di svincolo previa corresponsione di contributo concessorio dovuto - ai sensi della legge L.R. 16/08 e s.m.i. - che, come previsto dalla D.C.C. n. 29 del 27.0.1996, in applicazione della L.R. 25/95, può anche essere autodeterminato da un tecnico abilitato incaricato dal richiedente.
- per tutti i box o posti auto realizzati a seguito di nuova costruzione completata dalla data di entrata in vigore della L. 246/05
- per parcheggi a suo tempo realizzati con autorizzazione gratuita ed asserviti ai sensi dell’art. 7, comma 2, L. 94/82 e ai sensi dell’ art 2, L. 662/96
- per tutti i parcheggi realizzati anteriormente alla L. 246/05 a condizione che sia dimostrata l’eccedenza di parcheggi rispetto alla quantità prevista dalla normativa vigente alla data di realizzazione della costruzione del parcheggio che si intende svincolare.
In tale caso, se trattasi di parcheggi risalenti a prima del 1989 la misura minima di dotazione (art. 18, L. 765/67) è di 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione, se invece trattasi di parcheggi realizzati dopo l’entrata in vigore della L. 122/89 la misura minima di dotazione (art. 2, comma 2, L. 122/89) è di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.
Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 10, L. 35/2012 che ha modificato l’art. 9 comma 5, L. 122/89 è consentita la cessione dei parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 122/89 purchè la nuova unità immobiliare sia collocata entro un ragionevole ambito territoriale ai fine della costituzione del vincolo pertinenziale.
L'Ufficio responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità della richiesta in base alla sussistenza dei presupposti sopraindicati.
In caso affermativo viene rilasciato il provvedimento di svincolo previa corresponsione di contributo concessorio dovuto - ai sensi della legge L.R. 16/08 e s.m.i. - che, come previsto dalla D.C.C. n. 29 del 27.0.1996, in applicazione della L.R. 25/95, può anche essere autodeterminato da un tecnico abilitato incaricato dal richiedente.
Termine:
25 gg dalla presentazione della domanda di svincolo
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Il pagamento degli importi dovuti a titolo di tariffa istruttoria e di diritti di segreteria viene effettuato utilizzando il sistema di pagamento on line su piattaforma nazionale "PagoPA"
Strumenti di tutela:
Ricorso al T.A.R. o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 gg
Potere Sostitutivo:
Direttore Progettazione e Pianificazione Territoriale, Dr. Giuseppe Cardona
Identificativo:
182
Ultimo aggiornamento: 13/01/2025