Procedimento
Autorizzazione per trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità
Rilascio di autorizzazione per il transito di veicoli eccezionali e/o trasporti in condizioni di eccezionalità.Riferimenti normativi:
- D.Lgs. n. 285/1992 (art. 10) - Nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.;
- D.P.R. n. 31/2013 - "Veicoli eccezionali"
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
Marca da bollo sulla domanda - Per nuova autorizzazione Euro 109,02 (compreso bollo sull'autorizzazione e diritti di segreteria). - Per rinnovo autorizzazione Euro 62,32 (compreso bollo sull'autorizzazione e diritti di segreteria). - Per procedura d'urgenza versamento aggiuntivo di Euro 149,00.
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
L'iter del procedimento si articola in:
- Presentazione istanza
- Verifica documentazione tecnica allegata
- Rilascio autorizzazione
- Presentazione istanza
- Verifica documentazione tecnica allegata
- Rilascio autorizzazione
Termine:
3 gg. con procedura d'urgenza; 15 gg. con procedura ordinaria
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
PagoPA tramite il sito www.comune.genova.it utilizzando il link "servizi on line", oppure da dispositivi mobili Android, scaricando l'App "pagogenova" di PlayStore oppure utilizzando il link "https://pagogenova.comune.genova.it".
Strumenti di tutela:
Rimedio giurisdizionale
- Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedio amministrativo (per soli vizi di legittimità)
-
Ricorso straordinario dalla data di notifica del provvedimento finale.
[Si rende noto che, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 agli artt. 14 e 15 del Decreto del Presidente del Repubblica 24 novembre 1971, n.1119, la decisione del ricorso straordinario è oggi adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato, e non più con atto del Presidente della Repubblica.]
Potere Sostitutivo:
Ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (testo aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 233 del 12/12/2025 - https://smart.comune.genova.it/node/8546 ) del Comune di Genova in caso di inerzia procedimentale, con conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore di Area del Corpo di Polizia Locale (https://www.comune.genova.it/amministrazione/direzione-di-area/direzione...)
Identificativo:
59
Ultimo aggiornamento: 22/05/2026