Procedimento
Autorizzazione per trasporto di persone a scopo turistico
L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi della Legge Regionale 4 luglio 2007, n.25 per svolgere il servizio ad esclusiva finalità turistica con i veicoli di cui all’art 47, comma 1 lettere a),b),c) e n) del D.Lgs n. 285/1992, tra i quali (punto n) i trenini turistici, classificati "veicoli atipici".
I trenini turistici sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, possono circolare solo su percorsi prestabiliti e approvati dal competente Dipartimento Trasporti Terrestri, sentito l’ente proprietario della strada.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada;
- Legge Regionale n. 25/2007 - "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea"
- D.M. n. 55/2007 - "Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneita' dei trenini turistici".
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
Bolli e diritti di segreteria
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
L'iter si articola in:
- Presentazione istanza
- Acquisizione pareri della Polizia Locale e del D.T.T.
- Verifica dei requisiti
- Rilascio autorizzazione
Termine:
35 gg
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
silenzio diniego
link servizi online:
Modalità pagamenti:
versamento di Euro 16 Bollo + Euro 1.00 diritti di Segreteria a mezzo PagoPa
Strumenti di tutela:
Rimedio giurisdizionale
- Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedio amministrativo (per soli vizi di legittimità)
-
Ricorso straordinario entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.
[Si rende noto che, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 agli artt. 14 e 15 del Decreto del Presidente del Repubblica 24 novembre 1971, n.1119, la decisione del ricorso straordinario è oggi adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato, e non più con atto del Presidente della Repubblica.]
Potere Sostitutivo:
Ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (testo aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 233 del 12/12/2025 - https://smart.comune.genova.it/node/8546 ) del Comune di Genova in caso di inerzia procedimentale, con conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore di Area del Corpo di Polizia Locale (https://www.comune.genova.it/amministrazione/direzione-di-area/direzione...)
Identificativo:
68
Ultimo aggiornamento: 25/05/2026