Procedimento
Canone Unico - occupazione spazi e aree pubbliche -: Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento-, rateazione di un avviso di accertamento, sgravio parziale o totale di una cartella di pagamento
Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento, rateazione di un avviso di accertamento, sgravio parziale o totale di una cartella di pagamento, previa istanza del contribuenteRiferimenti normativi:
-Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Denominato "Canone")
-Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie (deliberazione C.C. n. 6/2020 e s.m.i.)
-Legge 212 del 27.07.2000 e s.m.i. (Statuto del contribuente)
-Legge 27.12.2019 n.160 l’art. 1 commi 792 e seg. e s.m.i.
-Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie (deliberazione C.C. n. 6/2020 e s.m.i.)
-Legge 212 del 27.07.2000 e s.m.i. (Statuto del contribuente)
-Legge 27.12.2019 n.160 l’art. 1 commi 792 e seg. e s.m.i.
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
D'ufficio
Spesa prevista:
nessuna
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento- intimazione ad adempiere:
il contribuente che riceve un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere COSAP può, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, fare istanza di rettifica o annullamento dello stesso qualora l'avviso sia stato emesso sulla base di errori o dati errati.
Rateazione di un avviso di accertamento:
il contribuente che riceve avvisi di accertamento - intimazioni ad adempiere COSAP può richiedere, con apposita istanza, la rateazione delle somme richieste.
L'istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento - intimazione ad adempiere e deve motivare e documentare la situazione di obiettiva difficoltà economica del debitore.
La rateazione può essere concessa secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell’atto di impegno al pagamento, alla rateizzazione in
presenza delle seguenti condizioni soggettive:
a. sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita
documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d’ufficio, che incide
negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell’obbligato, o sulla
possibilità di estinguere il debito in un’unica soluzione;
b. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
L’atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l’atto di impegno al
pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:
a. durata massima dodici mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica
entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di
dilazione più prolungato, comunque proporzionato all’importo del debito da
rateizzare e di norma non superiore a 24 mesi. La concessione di un periodo di
dilazione superiore a 12 mesi deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivata
nel provvedimento di concessione della dilazione;
b. decadenza dal beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato
pagamento di due rate nel termine previsto;
c. importo minimo della rata: euro 100,00 mensili; per i recuperi di crediti di utenti
seguiti dai servizi sociali l’importo minimo è di euro 50,00;
d. applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell’atto
di impegno al pagamento, solo nel caso di rateizzazioni aventi durata superiore a
dodici mesi o, comunque, qualora le singole rate siano superiori ad euro 500,00;
ove previsti, gli interessi si applicano dal primo mese di rateizzazione;
e. pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell’atto di impegno mediante
“pagoPA”, sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, ed
eventuali ulteriori modalità previste dalla normativa.
In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
Sgravio parziale o totale di una cartella di pagamento:
il contribuente che riceve una cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo di un debito COSAP può fare istanza di sgravio parziale o totale dello stesso qualora l'avviso di accertamento che ha originato il debito sia stato emesso sulla base di errori o di dati errati o non sia stato correttamente notificato.
Il Comune è tenuto a rispondere all' istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 gg).
La risposta del Comune è scritta e motivata.
il contribuente che riceve un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere COSAP può, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, fare istanza di rettifica o annullamento dello stesso qualora l'avviso sia stato emesso sulla base di errori o dati errati.
Rateazione di un avviso di accertamento:
il contribuente che riceve avvisi di accertamento - intimazioni ad adempiere COSAP può richiedere, con apposita istanza, la rateazione delle somme richieste.
L'istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento - intimazione ad adempiere e deve motivare e documentare la situazione di obiettiva difficoltà economica del debitore.
La rateazione può essere concessa secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell’atto di impegno al pagamento, alla rateizzazione in
presenza delle seguenti condizioni soggettive:
a. sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita
documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d’ufficio, che incide
negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell’obbligato, o sulla
possibilità di estinguere il debito in un’unica soluzione;
b. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
L’atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l’atto di impegno al
pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:
a. durata massima dodici mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica
entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di
dilazione più prolungato, comunque proporzionato all’importo del debito da
rateizzare e di norma non superiore a 24 mesi. La concessione di un periodo di
dilazione superiore a 12 mesi deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivata
nel provvedimento di concessione della dilazione;
b. decadenza dal beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato
pagamento di due rate nel termine previsto;
c. importo minimo della rata: euro 100,00 mensili; per i recuperi di crediti di utenti
seguiti dai servizi sociali l’importo minimo è di euro 50,00;
d. applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell’atto
di impegno al pagamento, solo nel caso di rateizzazioni aventi durata superiore a
dodici mesi o, comunque, qualora le singole rate siano superiori ad euro 500,00;
ove previsti, gli interessi si applicano dal primo mese di rateizzazione;
e. pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell’atto di impegno mediante
“pagoPA”, sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, ed
eventuali ulteriori modalità previste dalla normativa.
In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
Sgravio parziale o totale di una cartella di pagamento:
il contribuente che riceve una cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo di un debito COSAP può fare istanza di sgravio parziale o totale dello stesso qualora l'avviso di accertamento che ha originato il debito sia stato emesso sulla base di errori o di dati errati o non sia stato correttamente notificato.
Il Comune è tenuto a rispondere all' istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 gg).
La risposta del Comune è scritta e motivata.
Termine:
30 giorni (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 gg).
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Rateazione di un avviso di accertamento: tramite Pago PA inviati dall'Ufficio
Strumenti di tutela:
Giustizia ordinaria
Potere Sostitutivo:
Ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi agg. con DGC 92/2023, in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il potere sostitutivo è in capo al Direttore della Direzione di Area Chief Financial Officer (Servizi Finanziari), Dott.ssa Magda Marchese.
Note:
La presentazione dell'istanza non ha effetto di sospensione dei termini temporali entro i quali l'avviso di accertamento può essere ricorso.
L'istanza di sgravio parziale/totale della cartella di pagamento non ha effetto di sospensione dei termini di riscossione della stessa.
Riferimenti normativi
L'istanza di sgravio parziale/totale della cartella di pagamento non ha effetto di sospensione dei termini di riscossione della stessa.
Riferimenti normativi
Identificativo:
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Ultimo aggiornamento: 08/01/2025