Procedimento
Canone Unico - Pubblicità: Rateizzazione somme richieste con atti finalizzati alla riscossione
Rateizzazione somme richieste con atti finalizzati alla riscossione in caso di sussistenza di situazione di difficoltà economica.
Riferimenti normativi:
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
D'ufficio
Spesa prevista:
nessuna
Info sull'iter del procedimento:
Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento Generale delle Entrate Comune di Genova. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.
Il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell’atto di impegno al pagamento alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
a. sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d’ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell’obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un’unica soluzione;
b. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
L’atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l’atto di impegno al pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:
a. durata massima dodici mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazione più prolungato, comunque proporzionato all’importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a 24 mesi. La concessione di un periodo di dilazione superiore a 12 mesi deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della dilazione;
b. decadenza dal beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato pagamento di due rate nel termine previsto;
c. importo minimo della rata: euro 100,00 mensili; per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l’importo minimo è di euro 50,00;
d. applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell’atto di impegno al pagamento, solo nel caso di rateizzazioni aventi durata superiore a dodici mesi o, comunque, qualora le singole rate siano superiori ad euro 500,00; ove previsti, gli interessi si applicano dal primo mese di rateizzazione;
e. pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell’atto di impegno mediante “pagoPA”, sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, ed eventuali ulteriori modalità previste dalla normativa.
Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda.
Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri previsti dal Regolamento Canone Pubblicità, il Dirigente Responsabile rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti e che stabilisce: il numero di rate, l’importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.
La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito “atto di impegno” al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal dirigente nell’atto formale di autorizzazione alla rateizzazione
L’atto di impegno è sottoscritto dal debitore e controfirmato dal dirigente Responsabile.
Il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell’atto di impegno al pagamento alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
a. sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d’ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell’obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un’unica soluzione;
b. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
L’atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l’atto di impegno al pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:
a. durata massima dodici mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazione più prolungato, comunque proporzionato all’importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a 24 mesi. La concessione di un periodo di dilazione superiore a 12 mesi deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della dilazione;
b. decadenza dal beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato pagamento di due rate nel termine previsto;
c. importo minimo della rata: euro 100,00 mensili; per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l’importo minimo è di euro 50,00;
d. applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell’atto di impegno al pagamento, solo nel caso di rateizzazioni aventi durata superiore a dodici mesi o, comunque, qualora le singole rate siano superiori ad euro 500,00; ove previsti, gli interessi si applicano dal primo mese di rateizzazione;
e. pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell’atto di impegno mediante “pagoPA”, sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, ed eventuali ulteriori modalità previste dalla normativa.
Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda.
Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri previsti dal Regolamento Canone Pubblicità, il Dirigente Responsabile rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti e che stabilisce: il numero di rate, l’importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.
La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito “atto di impegno” al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal dirigente nell’atto formale di autorizzazione alla rateizzazione
L’atto di impegno è sottoscritto dal debitore e controfirmato dal dirigente Responsabile.
Termine:
30 giorni (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 gg).
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Le rate devono essere pagate tramite i bolletini PagoPA forniti dagli uffici a conclusione della procedura.
Strumenti di tutela:
Potere Sostitutivo:
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 approvata in data 09.07.2020, in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il potere sostitutivo è in capo al Direttore della Direzione di Area Chief Financial Officer (Servizi Finanziari), Dott.ssa Magda Marchese.
Identificativo:
107
Ultimo aggiornamento: 14/01/2025