Procedimento
Certificato di agibilità per opere approvate con condono edilizio
Procedimento finalizzato al rilascio del Certificato di Agibilità su istanza del titolare del condono edilizio riguardante le opere edilizie eseguite ovvero del proprietario dell’immobile finalizzato all’accertamento delle condizioni edilizie, igienico-sanitarie ed impiantistiche per l’agibilità dell’immobileRiferimenti normativi:
art. 35 Legge 47/85
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
E' prevista la corresponsione di tariffa istruttoria e diritti di segreteria secondo gli importi stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale annualmente aggiornate - marca da bollo da Euro 16,00 su istanza e provvedimento finale
Info sull'iter del procedimento:
Si tratta di una procedura “atipica” che consegue al perfezionamento di una istanza di condono edilizio a seguito dell’avvenuto rilascio del titolo in sanatoria.
Tale procedura consente, anche in deroga ai requisiti previsti da norme regolamentari, di definire l’assetto di una proprietà edilizia sotto il profilo igienico - sanitario a meno che le opere sanate non contrastino le disposizioni in materia di sicurezza statica, prevenzioni incendi o infortuni.
Allo scopo di valutare la sussistenza di tali requisiti è previsto, dal punto di vista igienico sanitario, che la domanda di agibilità venga depositata allegando alla medesima il parere preventivamente acquisito presso la ASL 3 “genovese”; qualora tale parere riporti delle prescrizioni, quest’ultime dovranno essere soddisfatte entro il termine assegnato, prima del rilascio dell’agibilità, fornendo apposito attestato rilasciato da parte di tecnico abilitato.
Sul punto è necessario evidenziare che per costante orientamento giurisprudenziale, a prescindere dall’esito della valutazione ASL, non può essere rilasciato certificato di agibilità conseguente all’ottenimento della sanatoria edilizia “condono” qualora l’unità immobiliare ricavata abusivamente si ponga in contrasto con il dettato del DM 5/7/1975; ciò vale anche quando si tratti di modifiche apportate ad unità immobiliari esistenti che abbiano inciso sui parametri stabiliti dal Decreto.
Nel merito della questione, considerato che prima del formarsi del sopramenzionato orientamento giurisprudenziale, sono stati approvati molti condoni edilizi che presentano criticità rispetto al dettato del DM 5 luglio 1975, il Settore SUE ha fornito appositi indirizzi operativi ai propri uffici con D.D. 5/2014 reperibile sulla pagina del sito internet del Comune dedicata alle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità.
Successivamente alla presentazione della domanda il Comune può chiedere documentazione integrativa, la cui la mancata presentazione entro il termine assegnato causa l'improcedibilità della pratica.
Tale procedura consente, anche in deroga ai requisiti previsti da norme regolamentari, di definire l’assetto di una proprietà edilizia sotto il profilo igienico - sanitario a meno che le opere sanate non contrastino le disposizioni in materia di sicurezza statica, prevenzioni incendi o infortuni.
Allo scopo di valutare la sussistenza di tali requisiti è previsto, dal punto di vista igienico sanitario, che la domanda di agibilità venga depositata allegando alla medesima il parere preventivamente acquisito presso la ASL 3 “genovese”; qualora tale parere riporti delle prescrizioni, quest’ultime dovranno essere soddisfatte entro il termine assegnato, prima del rilascio dell’agibilità, fornendo apposito attestato rilasciato da parte di tecnico abilitato.
Sul punto è necessario evidenziare che per costante orientamento giurisprudenziale, a prescindere dall’esito della valutazione ASL, non può essere rilasciato certificato di agibilità conseguente all’ottenimento della sanatoria edilizia “condono” qualora l’unità immobiliare ricavata abusivamente si ponga in contrasto con il dettato del DM 5/7/1975; ciò vale anche quando si tratti di modifiche apportate ad unità immobiliari esistenti che abbiano inciso sui parametri stabiliti dal Decreto.
Nel merito della questione, considerato che prima del formarsi del sopramenzionato orientamento giurisprudenziale, sono stati approvati molti condoni edilizi che presentano criticità rispetto al dettato del DM 5 luglio 1975, il Settore SUE ha fornito appositi indirizzi operativi ai propri uffici con D.D. 5/2014 reperibile sulla pagina del sito internet del Comune dedicata alle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità.
Successivamente alla presentazione della domanda il Comune può chiedere documentazione integrativa, la cui la mancata presentazione entro il termine assegnato causa l'improcedibilità della pratica.
Termine:
60 gg dalla presentazione della domanda
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Il pagamento degli importi dovuti a titolo di tariffa istruttoria e di diritti di segreteria viene effettuato utilizzando il sistema di pagamento on line su piattaforma nazionale "PagoPA"
Strumenti di tutela:
Ricorso al T.A.R. o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 gg
Potere Sostitutivo:
Direttore Progettazione e Pianificazione Territoriale, Dr. Giuseppe Cardona
Identificativo:
184
Ultimo aggiornamento: 09/01/2025