
Legge n. 91 del 5 febbraio 1992. E’ la legge principale che regola l’acquisto della cittadinanza.
La cittadinanza italiana si acquisisce automaticamente nei seguenti casi:- alla nascita secondo il principio del legame di sangue, se si è figli di almeno un cittadino italiano o se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non prevede la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero; (Art. 1 lettera a, b)
- durante la minore età del soggetto. Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione, da parte di un cittadino/a italiano; (Art. 2 c. 1)
- per adozione. Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano; (Art. 3 c. 1)
La cittadinanza non si acquisisce automaticamente ma è possibile richiederla, inoltrando apposita domanda, nei seguenti casi:
- se discendente da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado di ascendenza in linea retta, che abbia perso la cittadinanza. Il richiedente deve però risiedere legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarare, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana; (Art. 4 lettera c)
- se si è sposati da almeno due anni con un cittadino italiano e si risiede legalmente in Italia, da tre anni se si risiede all’estero. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. L’acquisto della cittadinanza italiana viene precluso per ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica o in caso il richiedente sia reo di gravi delitti commessi dal richiedente; (Art. 5 c. 1)
- se si risiede legalmente in Italia da 10 anni per cittadini non comunitari, da 4 anni per cittadini comunitari e da 5 anni per apolidi e rifugiati; (Art. 9 lettera d, e, f)
- se si è nati in territorio italiano da genitori stranieri e si è vissuto legalmente in Italia senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. La dichiarazione di volontà va resa all’ufficiale di stato civile entro un anno dal compimento della maggiore età. (Art. 4 c. 2)
Si rimanda alla lettura integrale della legge per ulteriori dettagli e parti omesse
D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 - E’ il regolamento di esecuzione della L. 91 del 5 febbraio 1992, che fornisce alcune precisazioni e interpretazioni della legge suddetta.
Nel regolamento:
- viene specificato che per residenza legale si intende il possesso fin dalla nascita di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e la registrazione nell’anagrafe del Comune di residenza (vedi circ. del Min. dell’ Interno n. 22/07 del 7 novembre 2007 che ha poi fornito importanti aggiornamenti meno restrittivi)
- viene specificata la documentazione necessaria che occorre allegare alla dichiarazione di volontà o alle istanze per l’acquisto della cittadinanza, a seconda dei diversi casi previsti dalla legge;
- vengono precisati alcuni dettagli per la notifica della cittadinanza e il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e di osservanza alla Costituzione e alle leggi dello Stato, l’eventuale rinuncia alla cittadinanza, il riacquisto e l’inibizione al riacquisto della cittadinanza e gli adempimenti relativi alla stato civile;
- viene riconfermato che i figli minori conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana diventano anch’essi cittadini italiani.
Si rimanda alla lettura integrale del regolamento per ulteriori dettagli e parti omesse
Circolare del Ministero dell’Interno n. 22/07 del 7 novembre 2007 - Questa circolare fornisce un importante indirizzo di interpretazione della legge circa
l’ acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia.
La Legge 91/1992 prevede che chi è nato in Itallia e sia stato legalmente residente nel nostro paese, possa chiedere la cittadinanza italiana al compimento dei diciotto anni.
Il D.P.R. N.572 del 12 ottobre 1993 afferma che per residenza legale si intende il possesso fin dalla nascita di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e la registrazione nell’anagrafe del Comune di residenza.
Lo scopo della legge è però riconoscere il processo d'integrazione e inserimento nella società dei ragazzi di origine straniera nati in Italia, che sono cresciuti, hanno frequentato le scuole e conseguito regolari titoli di studio: nella circolare si è quindi ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione della legge non formali ma sostanziali, per evitare che errori o ritardi burocratici commessi dai genitori del minore possano impedire l'acquisizione della cittadinanza.
Vista però l’esigenza di dare un giusto epilogo al processo d’integrazione e inserimento nella società dei figli d’immigrati, nati in Italia, che sono cresciuti, hanno frequentato le scuole e conseguito regolari titoli di studio, si è ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione meno rigidi degli articoli delle leggi che regolano la materia, che meglio rispondano all’attuale contesto sociale.
Al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ad adempimenti burocratici, spettanti ai genitori e non imputabili al minore, possano arrecargli danno, la circolare prevede, tra l’altro, che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, se vi sia una documentazione che dimostri l’effettiva presenza nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (per es. attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, certificati scolastici etc).
D.l. n. 69 del 21 giugno 2013
E’ il decreto che traduce finalmente in legge quanto già anticipato dalla circ. del Min. dell’ Interno n. 22/07 del 7 novembre 2007. Il decreto stabilisce infatti che all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione e quindi, in caso di mancato inserimento del figlio nel permesso di soggiorno dei genitori e/o di mancata iscrizione all’ anagrafe alla nascita, il richiedente può dimostrare il possesso dei requisiti di residenza ininterrotta in Italia dalla nascita con ogni altra idonea documentazione.
Gli ufficiali di stato civile sono tenuti a comunicare all’interessato al compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età. Nel caso non venga inoltrata la comunicazione nei termini prescritti, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Si rimanda alla lettura integrale del decreto per ulteriori dettagli e parti omesse