Ecco il ricorso dello “Stabile” al TAR
Il Mibact aveva detto no al Teatro Nazionale

Il Comune di Genova ha consegnato ai consiglieri della Commissione Cultura di Palazzo Tursi gli atti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) e il testo del ricorso al TAR del Lazio. La Commissione Consultiva non avrebbe rispettato la nuova normativa e avrebbe deciso senza valutare gli elementi oggettivi

Teatro Stabile - ingresso
L’Assessore alla cultura e al turismo del Comune di Genova ha consegnato ai membri della Commissione Cultura di Palazzo Tursi gli atti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) che hanno sancito il mancato riconoscimento del Teatro Stabile di Genova quale “Teatro nazionale”.

Insieme al provvedimento ministeriale è stato trasmesso ai consiglieri anche il ricorso al TAR del Lazio con il quale la Presidenza, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione del Teatro Stabile di Genova hanno impugnato la decisione del Mibact e chiesto l’annullamento della decisione.

Come si ricorderà, il decreto attuativo della Riforma Bray, emanato nell’agosto 2014, ha stabilito nuovi criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. In particolare, ha innovato profondamente il settore dei teatri stabili pubblici. L’art. 10 di quel decreto ha istituito una nuova categoria, quella – appunto – dei “Teatri Nazionali” per far parte della quale occorreva presentare domanda e ottemperare a una serie di requisiti da valutare in base a criteri stabiliti dal Ministero e a un punteggio oggettivo.

Requisiti oggettivi che il Teatro Stabile ha dimostrato di possedere. Tra questi ci sono – per esempio – 240 giornate recitative di produzione all’anno, l’impegno di enti pubblici a dare contributi per una somma pari al 100% dell’assegno statale, la gestione diretta e in esclusiva di una o più sale per un totale di almeno 1.000 posti, almeno il 50% del personale amministrativo e tecnico  assunto con contratto a tempo determinato, la presenza di una scuola di teatro e di perfezionamento professionale e alcuni altri parametri facilmente verificabili.

Parametri che – invece – la speciale Commissione Consultiva istituita dal Mibact non risulta aver applicato allo “Stabile”, con una decisione che desta perplessità.

Stando agli atti acquisiti infatti, la Commissione ha effettuato una valutazione preliminare soggettiva, non applicando i criteri quantificabili stabiliti dalla legge, ma facendo uso di un potere discrezionale che si configura come una vera e propria pre-valutazione d’ufficio. In ciò contravvenendo allo spirito della nuova normativa.  

La lettura del parere reso dalla Commissione sembra far emergere un preconcetto negativo sul Teatro Stabile di Genova più che un giudizio obiettivo. Sorprendente appare l’affermazione secondo la quale sarebbe “noto alla Commissione che negli ultimi anni l’importanza nazionale del Teatro del capoluogo ligure è andata scemando e ha assunto connotazioni statiche rispetto alla scena teatrale italiana e internazionale, realizzando produzioni di discreta qualità, ma svincolate da una visione progettuale identitaria ed omogenea”.

C’è poi un secondo elemento sul quale si basa il ricorso al TAR: le linee guida per l’applicazione dei criteri di valutazione delle domande per il riconoscimento di Teatro Nazionale.

Dagli atti acquisiti risulta che ad approvare queste linee sia stata proprio la Commissione; un fatto anomalo per una commissione che dovrebbe avere soltanto poteri consultivi. Le linee guida sono state adottate, inoltre, dopo la chiusura del termine per la presentazione delle domande.

Terzo fattore da mettere in rilievo è che nella seduta successiva a quella in cui sono state approvate le linee, la domanda del Teatro Stabile – così come risulta dal verbale – non è stata neppure sottoposta all’assegnazione dei punteggi, fatto davvero singolare poiché soltanto da questa attività poteva scaturire un eventuale giudizio di inidoneità.

Insomma, pare che la decisione sia stata presa ancora prima di valutare, sulla base – appunto – di motivazioni non oggettive e del tutto opinabili.

“Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Genova – dichiara l'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Genova – ha ritenuto il ricorso un atto dovuto che mi auspico porti, come conseguenza, anche una revisione nelle modalità di applicazione del decreto, risultata al primo test carente, controversa e illegittima. Il Teatro Stabile continua il proprio lavoro con indubbio successo e qualità e presenterà il programma della stagione 2015-2016 il 28 giugno a Genova e, successivamente, a Expo 2015 nell'ambito della giornata dedicata al capoluogo genovese”.
15 maggio 2015
Ultimo aggiornamento: 15/05/2015
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