Fondo morosità incolpevole, tutti i requisiti per presentare la domanda di contributo
a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Genova
La morosità incolpevole è definita per legge come “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Ciò può essere dovuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a varie cause: perdita del lavoro per licenziamento o mancato rinnovo di contratti, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, cessazioni di attività libero-professionali o di imprese, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, eccetera.
Nel 2014 il Tribunale di Genova ha emesso 1377 sfratti per morosità, 110 per finita locazione e 955 sono stati eseguiti. In Liguria c’è stato uno sfratto ogni 242 famiglie e a Genova uno ogni 280.
«Dati senza dubbio allarmanti – riconosce l’assessore Emanuela Fracassi – La carenza di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rispetto al bisogno e alle domande rende evidente che il ricorso alla “casa popolare” non può essere la sola risposta ai problemi abitativi. L’Ufficio Emergenza Abitativa del Comune di Genova si impegna sia sul fronte della risposta all’emergenza al bisogno sia sul fronte della prevenzione. Risultano dunque molto importanti gli interventi per ridurre e procrastinare gli sfratti tramite l’erogazione del Fondo per la Morosità incolpevole, già utilizzato dal settembre 2015 al settembre 2016. Il risultato è stato di aver bloccato circa 200 sfratti esecutivi. Anche se il problema rimane enorme, secondo i dati forniti dal Ministero degli interni gli sfratti eseguiti a Genova nel 2015 sono scesi, per la prima volta, da 955 a 822».
Il fondo è stato rifinanziato dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del marzo 2016 e integra e modifica i criteri e le priorità per la gestione da parte dei Comuni del Fondo per la Morosità incolpevole (previsti dal precedente Decreto 202/2014) che vengono quindi ripresi e adottati dalla DG 958/2016 della Regione Liguria che – come detto – ha destinato al Comune di Genova euro 1.223.249, a valere sulle annualità 2015/2016.
Per richiedere i contributi sono necessari i seguenti requisiti:
a) essere titolare unitamente al nucleo familiare di reddito (valore) ISEE non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a 26mila euro;
b) essere destinatario di un atto d’intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
c) essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) avere cittadinanza italiana, di un paese dell’UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
e) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Genova di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Il requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente.
È criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne o minore o con invalidità accertata almeno al 74% o in carico ai servizi sociali e socio-sanitari per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Nell’ambito del progetto individualizzato proposto dall’Agenzia Sociale per la Casa, le finalità dei contributi sotto elencati possono essere valutate congiuntamente e prevedere l’erogazione di un contributo unico oppure di più contributi entro il limite massimo totale previsto di 12mila euro (art.4 Decreto 30/3/2016):
a) fino ad un massimo di 8mila euro per sanare la morosità incolpevole accertata qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due dalla data di intimazione dello sfratto, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
b) fino a un massimo di 6mila euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispon-denti alle mensilità di differimento qualora il proprietario consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio per un tempo adeguato per per-mettere all’inquilino moroso incolpevole la ricerca di una soluzione abitativa;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo con-tratto di abitazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12mila.
Si ricorda che il Fondo per la Morosità Incolpevole non è destinato agli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica e non è cumulabile con i benefici del Fondo Sostegno alla Locazione.
La procedura sarà quindi gestita dall’Ufficio Emergenza abitativa dell’Agenzia Sociale per la Casa che avrà un ruolo molto attivo di ricomposizione di rapporti tra inquilini e proprietari. Molto utile sarà la collaborazione delle Organizzazioni degli Inquilini e della Proprietà edilizia, secondo quanto sancito dal protocollo d’intesa, datato 8/09/2014, soprattutto per informazione, sostegno nelle trattative, aiuto ad inquilini e proprietari nella compilazione dei moduli per la presentazione delle domande.
La domanda di accesso al contributo – lo ricordiamo – dovrà essere presentata utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune, corredato da ogni idonea documentazione e dichiarazione. Le domande vanno consegnate presso l’Archivio Generale del Comune, Piazza Dante 10.
La presa in carico delle situazioni da parte dell’Agenzia Sociale per la Casa e quindi l’erogazione dei contributi verrà effettuata fino ad esaurimento dei fondi.
data:
06/12/2016
Ultimo aggiornamento: 06/12/2016