Procedimento
Imposta comunale sugli immobili: Rettifica od annullamento di un avviso di accertamento, rateazione di un avviso di accertamento, sgravio parziale o totale di una cartella/ingiunzione di pagamento
Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento, rateazione di un avviso di accertamento, sgravio parziale o totale di una cartella/ingiunzione di pagamento, previa istanza del contribuente.
Riferimenti normativi:
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
nessuna
Info sull'iter del procedimento:
Rettifica od annullamento di un avviso di accertamento
il contribuente che riceve un avviso di accertamento ICI può, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, fare istanza di rettifica o annullamento dello stesso qualora l'avviso sia stato emesso sulla base di errori o dati errati.
Rateazione di un avviso di accertamento:
il contribuente che riceve avvisi di accertamento ICI può richiedere, con apposita istanza, la rateazione delle somme richieste. L'istanza deve essere presentata entro i 60 giorni dalla notifica dell'ultimo avviso di accertamento.
L'istanza deve motivare e documentare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica
La rateazione può essere concessa per un massimo di 60 rate che producono interessi nella misura legale a partire dal giorno di emissione del provvedimento con cui viene concessa la rateizzazione.
La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena la decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
Sgravio parziale o totale di una cartella / ingiunzione di pagamento:
il contribuente che riceve una cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo di un debito ICI può fare istanza di sgravio parziale o totale dello stesso qualora l'avviso di accertamento che ha originato il debito sia stato emesso sulla base di errori o dati errati o non sia stato correttamente notificato.
Il Comune è tenuto a rispondere all' istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 gg).
La risposta del Comune è scritta e motivata.
Termine:
30 giorni (in casi particolarmente complessi, e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 giorni).
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Rateazione di un avviso di accertamento:
Moduli di pagamento direttamente inviati dall'Ufficio.
Moduli di pagamento direttamente inviati dall'Ufficio.
Strumenti di tutela:
Il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di Genova via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 del D. Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche”.
Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Potere Sostitutivo:
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 approvata in data 09.07.2020, in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il potere sostitutivo è in capo al Direttore dell'Area Servizi Centrali Amministrativi, Dott.ssa Magda Marchese.
Note:
La presentazione dell'istanza non ha effetto di sospensione dei termini temporali entro i quali l'avviso di accertamento può essere ricorso.
L'istanza di sgravio parziale/totale della cartella esattoriale non ha effetto di sospensione dei termini di riscossione della stessa
Riferimenti normativi
L'istanza di sgravio parziale/totale della cartella esattoriale non ha effetto di sospensione dei termini di riscossione della stessa
Riferimenti normativi
Identificativo:
106
Ultimo aggiornamento: 08/01/2025