TASI
L’abolizione riguarda anche gli immobili assimilati ad abitazione principale per legge e per regolamento. E’
stata eliminata per i Comuni la possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili concessi in
comodato (art. 1, comma 10, lett. a).
IMU
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il comodante, entro il 30 giugno dell’anno 2017, deve
presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei suddetti requisiti (art. 1, comma 10, lett. b));
agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il
concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile di uso abitativo.
Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce il
riconoscimento dell’agevolazione.
Le stesse considerazioni valgono anche per il possesso delle pertinenze: nel caso in cui venga concesso in comodato
l’immobile unitamente alla pertinenza a quest’ultima si applica la stessa agevolazione dell’abitazione però nei limiti
fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, in base al quale per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Relativamente alla registrazione del contratto, richiesta espressamente dalla legge di stabilità 2016, viene chiarito che
qualora il contratto di comodato sia redatto in forma scritta, lo stesso è soggetto, oltre all’imposta di bollo,a registrazione
in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere
effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto, a norma dell’art. 13 del D.P.R- n. 131 del 1986.
Per quanto concerne i contratti verbali ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione ai fini IMU la relativa registrazione
può essere effettuata previa esclusiva presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello di richiesta di registrazione
(modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato”.
Anche per i contratti verbali occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza
dell’agevolazione.
• riduzione al 75% dell’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune , per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Per il Comune di Genova rientrano nella suddetta fattispecie i contratti agevolati (art. 2, comma 3, L.431/98), i contratti
transitori ordinari ( art. 5, comma 1, L. 431/98 ) e i contratti transitori per studenti ( art. 5, comma 2, L.431/98)
(art. 1, comma 53). Copia del contratto registrato deve essere presentata all’Ufficio IMU/TASI entro 30 giorni dalla
registrazione;
• esenzione dall’ IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, comma 13);
• esenzione dall’IMU anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma
15).