IMU/TASI Le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

                                                                                    TASI
abolizione della  TASI  sull’abitazione  principale  e  relative pertinenze   (art. 1, comma 14, lett. a) e  b)).     
   L’abolizione   riguarda  anche  gli immobili    assimilati  ad   abitazione  principale  per  legge  e  per  regolamento.  E’
   stata  eliminata  per  i  Comuni  la possibilità di  assimilazione ad abitazione principale per gli immobili concessi in
   comodato (art. 1, comma 10, lett. a).

                                                                                     IMU
riduzione della base imponibile del 50% per le  unità  immobiliari, fatta  eccezione  per quelle classificate nelle  categorie
   catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in  comodato dal soggetto passivo ai  parenti in  linea retta entro il primo grado che  le
   utilizzano come abitazione  principale, a condizione che il  contratto sia registrato e  che  il  comodante  possieda un solo
   immobile in Italia  e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello  stesso comune in cui è situato l’immobile
   concesso  in  comodato;  il  beneficio  si  applica  anche  nel   caso  in  cui  il  comodante  oltre  all’immobile  concesso in
   comodato  possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria  abitazione  principale,  ad  eccezione delle  
   unità abitative classificate nelle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il comodante, entro il 30 giugno  dell’anno  2017, deve
   presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei suddetti requisiti (art. 1, comma 10, lett. b));  
 
   Il Ministero delle Finanze con risoluzione n. 1/DF ha precisato che la disposizione sopra citata si  colloca nell’ambito delle 
   agevolazioni  riconosciute  per  gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica  il
   concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile di uso abitativo.

   Pertanto,  il   possesso  di   un  altro  immobile  che   non  sia  destinato    ad  uso  abitativo  non impedisce il 
   riconoscimento    dell’agevolazione.


    Le stesse considerazioni valgono anche per il possesso delle pertinenze: nel  caso  in  cui venga concesso in  comodato 
    l’immobile unitamente alla pertinenza a  quest’ultima  si  applica  la  stessa  agevolazione  dell’abitazione  però  nei  limiti
    fissati  dal  comma  2  dell’art. 13   del D.L.  n. 201/2011, in  base  al  quale  per  pertinenze  dell’abitazione  principale  si
    intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella  misura  massima  di  un’unità 
    pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate,  anche  se iscritte  in  catasto  unitamente  all’unità  ad  uso  abitativo.

    Relativamente alla registrazione del contratto, richiesta espressamente dalla legge di  stabilità  2016, viene  chiarito  che  
    qualora il contratto di comodato sia redatto in forma scritta, lo stesso è soggetto, oltre all’imposta di bollo,a registrazione 
    in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. La  registrazione deve essere 
    effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto, a norma dell’art. 13 del D.P.R- n. 131 del 1986.

    Per  quanto  concerne  i  contratti  verbali ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione ai fini IMU la relativa registrazione 
    può essere effettuata  previa  esclusiva  presentazione  all’Agenzia  delle Entrate del modello di richiesta di registrazione
    (modello 69)  in  duplice  copia  in  cui, come  tipologia  dell’atto,  deve  essere  indicato “Contratto verbale di  comodato”. 
    Anche   per i contratti verbali  occorre  avere  riguardo  alla  data  di  conclusione  del  contratto, ai   fini della decorrenza 
   dell’agevolazione.

riduzione al  75%  dell’imposta,  determinata  applicando  l’aliquota  stabilita dal comune , per gli immobili locati a canone
   concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
   Per il Comune di Genova rientrano nella suddetta  fattispecie i contratti agevolati  (art. 2, comma 3, L.431/98),  i contratti
   transitori   ordinari   ( art. 5,  comma 1,  L. 431/98 )   e  i   contratti    transitori   per  studenti  ( art. 5,  comma 2,  L.431/98)
   (art. 1, comma 53).  Copia  del  contratto  registrato   deve  essere  presentata  all’Ufficio  IMU/TASI  entro 30 giorni dalla 
    registrazione;

esenzione  dall’  IMU  per  i  terreni  agricoli  posseduti   e  condotti  dai  coltivatori   diretti   e  dagli  imprenditori  agricoli
   professionali   di   cui    all’art. 1   del    decreto   legislativo   29  marzo  2004,  n. 99,  iscritti    alla   previdenza   agricola,   
   indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, comma 13);

esenzione dall’IMU anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa  destinate  a  
  studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche  in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma  
  15).



 

Ultimo aggiornamento: 10/06/2016
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