Procedimento
Iscrizioni anagrafiche di cittadini italiani o extracomunitari provenienti da altri Comuni o dall’estero
Iscrizione, a fronte di richiesta, nell'anagrafe del Comune di Genova, a seguito trasferimento da altro Comune o dall'estero.Riferimenti normativi:
LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente L.35/2012 art.5 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo D.L. 47/2014; D. Lgs. n.286/98 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
nessuna
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
La richiesta di residenza o meglio di iscrizione nell'anagrafe del Comune di Genova è l'istanza che viene presentata dopo il trasferimento da altro Comune o dall'estero.
La richiesta, redatta su apposito modulo, può essere presentata direttamente agli sportelli da un componente maggiorenne della famiglia entro 20 giorni dalla data di trasferimento oppure inviata via mail, via posta
Vedi Modulo 1 Residenza
Vedi Allegato A Documentazione per iscrizione
La richiesta, redatta su apposito modulo, può essere presentata direttamente agli sportelli da un componente maggiorenne della famiglia entro 20 giorni dalla data di trasferimento oppure inviata via mail, via posta
Vedi Modulo 1 Residenza
Vedi Allegato A Documentazione per iscrizione
Termine:
2 giorni
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
silenzio assenso
link servizi online:
Modalità pagamenti:
nessuna
Strumenti di tutela:
Ricorso al Prefetto (L.1228/24.12.1954) legge anagrafica
Potere Sostitutivo:
Direttore Area Servizi Civici
Note:
Questo procedimento può essere avviato anche presso i Municipi
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica volta a verificare che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la propria dimora abituale nel Comune di Genova all´indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20, legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo, decadrà da tutti i benefici eventualmente acquisiti e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Non è prevista al momento l'attivazione on line di questo procedimento. I servizi demografici online attualmente attivi sono fruibili all'indirizzo indicato.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica volta a verificare che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la propria dimora abituale nel Comune di Genova all´indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20, legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo, decadrà da tutti i benefici eventualmente acquisiti e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Non è prevista al momento l'attivazione on line di questo procedimento. I servizi demografici online attualmente attivi sono fruibili all'indirizzo indicato.
Identificativo:
127
Ultimo aggiornamento: 10/01/2025