Procedimento
Licenza per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo
Licenza per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68 - 69 del TULPS (sostituita da SCIA in caso di eventi fino ad un max di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio).
Riferimenti normativi:
- Regio Decreto n. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)
- Regio Decreto n. 635/1940 - Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001 - "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 - Attuazione della Legge n. 382/1975 in materia di ordinamento regionale
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
Euro 107.00 + Euro 16.00 Bollo + Euro 1.00
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
L'iter del procedimento si articola in:
- Presentazione istanza
- Verifica della documentazione allegata
- Verifica dei requisiti
- Rilascio autorizzazione
oppure
- Presentazione di SCIA
- Presentazione istanza
- Verifica della documentazione allegata
- Verifica dei requisiti
- Rilascio autorizzazione
oppure
- Presentazione di SCIA
Termine:
20 gg.
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
dichiarazione sostitutiva
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Versamento attraverso "pagoPA AVVISO DI PAGAMENTO" sul SITO o con le APP di Poste, della tua banca o degli altri canali di pagamento,con carte, conto corrente, CBILL; PAGA SUL TERRITORIO in Banca, Ricevitorie, Tabaccai, Supermercati aderenti.
Strumenti di tutela:
Rimedio giurisdizionale
- Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedio amministrativo (per soli vizi di legittimità)
-
Ricorso straordinario entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.
[Si rende noto che, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 agli artt. 14 e 15 del Decreto del Presidente del Repubblica 24 novembre 1971, n.1119, la decisione del ricorso straordinario è oggi adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato, e non più con atto del Presidente della Repubblica.]
Potere Sostitutivo:
Ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (testo aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 233 del 12/12/2025 - https://smart.comune.genova.it/node/8546 ) del Comune di Genova in caso di inerzia procedimentale, con conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore di Area del Corpo di Polizia Locale (https://www.comune.genova.it/amministrazione/direzione-di-area/direzione...)
Identificativo:
62
Ultimo aggiornamento: 25/05/2026