L.R. 22/2007 Certificazione Energetica
In relazione alle norme in materia di Certificazione Energetica la L.R. 22/2007 “Norme in materia di energia” demandava al Regolamento Regionale 22 gennaio 2009 n.1 “Regolamento di attuazione dell’art. 29 della L.R. 22/2007 (recante “Norme in materia di Certificazione energetica degli edifici”)”.All’art. 18 “Procedure per il rilascio della Certificazione Energetica” comma 1 lett. c) di tale Regolamento era previsto che l’Attestato di Certificazione energetica fosse inviato al Comune in cui era ubicato l’edificio.
La normativa recentemente è stata modificata con il Regolamento Regionale 13 novembre 2012 n. 6 “Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla Legge Regionale, 30 luglio 2012 n. 23 (recante: ”Norme in materia di energia”)”.
All’art. 17 “Procedure per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica” comma 1 lett. c) di tale Regolamento ora è previsto che l’Attestato di Prestazione Energetica sia trasmesso informaticamente alla Regione Liguria tramite il portale dedicato.
E’ importante evidenziare che al di là della nuova procedura stabilita per la trasmissione che ne sancisce la sua stessa esistenza, ne è prevista la trasmissione a corredo di talune fattispecie edilizie; nel REC è previsto infatti che sia necessaria la consegna dell’ AQE e dell’ ACE nei casi e con le modalità di cui agli art. 28 co. 3, art. 40 co. 16 ed art. 44 co.7.
Normativa di riferimento
L.10/’91.
D.Lgs. 192/2005 e s.m.i..
L.R. 22/2007.
Regolamento Regionale 13 novembre 2012 n. 6.
Regolamento Edilizio Comunale
Ultimo aggiornamento: 19/09/2014