L.R. 24/2002 Certificazioni Aerauliche
La L.R. rL. 2 luglio 2002 n. 24 “Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici” ha trovato piena attuazione nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2003 n. 8/REG con cui è stato approvato appunto il Regolamento Regionale recante: ‘‘Regolamento di attuazione della Legge Regionale 2 luglio 2002, n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici)’’.
Tale Regolamento all’art. 4 comma 7 prevede che ogni impianto aeraulico sia dotato di un libretto di manutenzione che viene conservato e custodito dal proprietario dell’impianto o da un soggetto da lui delegato formalmente a tale scopo e prevede che della eventuale delega debba essere data comunicazione formale al Comune e alla ASL territorialmente competente.
Tale Regolamento inoltre all’art. 4 comma 8 prevede che i Verbali di Ispezione vengano redatti in quattro copie, di cui una per il Comune, e che le copie vadano trasmesse a cura del proprietario dell’impianto.
Normativa di riferimento
L.R. rL. 2 luglio 2002 n. 24
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2003 n. 8/REG
Ultimo aggiornamento: 19/09/2014