L.R. 24/2002 Certificazioni Aerauliche

La L.R. rL. 2 luglio 2002 n. 24 “Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici” ha trovato piena attuazione nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2003 n. 8/REG con cui è stato approvato appunto il Regolamento Regionale recante: ‘‘Regolamento di attuazione della Legge Regionale 2 luglio 2002, n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici)’’.
Tale Regolamento all’art. 4 comma 7 prevede che ogni impianto aeraulico sia dotato di un libretto di manutenzione che viene conservato e custodito dal proprietario dell’impianto o da un soggetto da lui delegato formalmente a tale scopo e prevede che della eventuale delega debba essere data comunicazione formale al Comune e alla ASL territorialmente competente.
Tale Regolamento inoltre all’art. 4 comma 8 prevede che i Verbali di Ispezione vengano redatti in quattro copie, di cui una per il Comune, e che le copie vadano trasmesse a cura del proprietario dell’impianto.

Normativa di riferimento

L.R. rL. 2 luglio 2002 n. 24

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2003 n. 8/REG
Ultimo aggiornamento: 19/09/2014
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