Procedimento
Nulla osta per occupazione temporanea suolo pubblico con tavolini o gazebo non a scopo di lucro.
Nulla osta per occupazione temporanea del suolo pubblico con tavolini o gazebo per raccolta firme o divulgazione materiale informativo senza finalità commerciali.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. n. 285/1992 (art. 20) - Nuovo Codice della Strada;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2021 - "Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato “Canone”)"
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
Importo occupazione (variabile caso per caso), se dovuto in base al Canone Unico
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
L'iter del procedimento si articola in:
- Presentazione istanza
- Verifica della compatibilità dei siti all'occupazione
- Rilascio nulla osta
- Presentazione istanza
- Verifica della compatibilità dei siti all'occupazione
- Rilascio nulla osta
Termine:
2 gg. per banchetti - 10 gg. per gazebo
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Attraverso sistema PagoPa con istruzioni consultabili sul sito istituzionale del Comune di Genova.
Strumenti di tutela:
Rimedio giurisdizionale
- Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedio amministrativo (per soli vizi di legittimità)
-
Ricorso straordinario entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.
[Si rende noto che, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 agli artt. 14 e 15 del Decreto del Presidente del Repubblica 24 novembre 1971, n.1119, la decisione del ricorso straordinario è oggi adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato, e non più con atto del Presidente della Repubblica.]
Potere Sostitutivo:
Ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (testo aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 233 del 12/12/2025 - https://smart.comune.genova.it/node/8546 ) del Comune di Genova in caso di inerzia procedimentale, con conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore di Area del Corpo di Polizia Locale (https://www.comune.genova.it/amministrazione/direzione-di-area/direzione...)
Identificativo:
60
Ultimo aggiornamento: 22/05/2026