Procedimento
Ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative commerciali
L'ordinanza-ingiunzione è prevista dalla L. 689/81 come convalida di un procedimento sanzionatorio avviato con verbale di accertamento che non sia stato oblazionato entro 60 gg dalla notifica.Riferimenti normativi:
Legge 689/1981 artt. 1-28, LR 1/2007 artt. 141ss, TULPS art. 17- 17bis - 17 ter
Info sull'iter del procedimento:
L'esercente commercio che incorre in una violazione amministrativa riceve la notifica di un verbale di accertamento e contestazione (da non confondere con il verbale di ispezione, che non è un atto previsto dalla citata legge, ma costituisce solo una ricevuta delle operazioni di controllo svolte). Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento può proporre all'Autorità Comunale uno scritto difensivo e chiedere di essere sentito. Entro 60 giorni dalla stessa notifica può chiudere il procedimento con una oblazione. Se non lo fa, l'Autorità Amministrativa valuta il caso (ed eventuali argomentazioni difensive addotte) e convalida o archivia la contestazione con ordinanza. L'ordinanza-ingiunzione è appunto quel provvedimento amministrativo che conclude il procedimento sanzionatorio ingiungendo il pagamento della sanzione principale (pecuniaria) ed, eventualmente, della sanzione accessoria (confisca, chiusura e simili).
Termine:
5 anni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
Modalità pagamenti:
sul C\C Unicredit n. 100880807 IBAN: IT08T0200801459000100880807 con causale: "SOTTOCONTO N. (numero indicato nell'ingiunzione) - ORDINANZA N. (indicare numero ordinanza) DEL (indicare data ordinanza)"
Strumenti di tutela:
Avverso l'ordinanza-ingiunzione si può fare ricorso al Giudice Ordinario indicato nell'ordinanza stessa (a seconda delle materie la competenza è del Giudice di Pace o del Tribunale) entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa. E' sempre ammesso il reclamo all'Autorità Amministrativa emittente per errori evidenti che la stessa Autorità può correggere in autotutela.
Ultimo aggiornamento: 12/05/2020