Procedimento
Provvedimento di sgravio-rigetto-sospensione di cartella esattoriale
Sgravio, rigetto o sospensione di cartella esattoriale a fronte di istanza e relativa comunicazione delle determinazioni assunte agli interessati e al concessionario per la riscossione coattiva.Riferimenti normativi:
- DPR n. 495/92 Regolamento di esecuzione Codice della Strada
- Legge n. 689/1981 - "Modifiche al sistema penale"
- D. Lgs. n.112/1999 - "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337".
- D.Lgs. n.46/1999 - "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"
- DPR n. 602/73 - "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"
- D.L. n. 248/2007 - "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"
- Legge n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
nessuna
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
Presentazione istanza, analisi documentazione, comunicazione del provvedimento di rigetto, accoglimento ovvero sospensione della cartella esattoriale; in caso di accoglimento o sospensione comunicazione telematica con "Agenzia delle Entrate Riscossione" (ex Equitalia).
Termine:
30 gg.
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Tramite Agenzia delle Entrate
Strumenti di tutela:
Rimedio giurisdizionale
Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedio amministrativo (per soli vizi di legittimità)
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Rimedio amministrativo (per soli vizi di legittimità)
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale
Potere Sostitutivo:
Ai sensi dell'art. 23-bis del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (testo aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 92 del 15/06/2023) del Comune di Genova in caso di inerzia procedimentale, con conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore di Area del Corpo di Polizia Locale (https://smart.comune.genova.it/node/8546), i cui recapiti sono indicati in questa scheda, nella parte relativa al responsabile dell'emissione del provvedimento.
Note:
Identificativo:
65
Ultimo aggiornamento: 02/01/2025