Procedimento

Revoca concessione demaniale marittima

Revoca della concessione demaniale marittima nei casi previsti dagli art.42 e 44 del Codice della Navigazione.

Riferimenti normativi: 
ARTT. 42 e 44 del Codice della Navigazione.
Generalità
Direzione di Area: 
INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Direzione: 
DEMANIO E PATRIMONIO
Ufficio: 
UFFICIO VALORIZZAZIONE DEMANIO MARITTIMO
Indirizzo: 
Via di Francia 1/17°piano
Email: 
cbondone@comune.genova.it - demaniomarittimo@comune.genova.it
Posta elettronica certificata: 
Telefono: 
010/5573368-73506-73356-79811-73923
Responsabile del procedimento: 
dott. Claudio Bondone
Provvedimento
Tipo di provvedimento: 
Altro
Nome del provvedimento: 
determinazione dirigenziale di revoca concessione demaniale marittima
Ufficio competente per adozione provvedimento finale: 
DEMANIO E PATRIMONIO
Responsabile del provvedimento: 
Ing. Giacomo Chirico
Email responsabile provvedimento: 
gchirico@comune.genova.it
Tel: 
010/5573368-73506-73356-79811-73923
Avvio del procedimento: 
D'ufficio
Procedimenti ad istanza di parte
Atti e documenti da allegare: 
modulistica non prevista in quanto procedimento d'ufficio
Info sull'iter del procedimento: 
Presso l’Ufficio Valorizzazione Demanio marittimo,da lunedì a venerdì ore 9,00 / 12,30, pomeriggio su appuntamento escluso il venerdì.

Art. 42 – Revoca delle concessioni
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti [c.n. 48].
ARTT. 42 e 44 del Codice della Navigazione.
Art. 44 - Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione.
In caso di revoca parziale [c.n. 42], il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici
Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

Termine: 
90 gg
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato: 
-nessuno-
Strumenti di tutela: 

Avverso il provvedimento di diniego all’autorizzazione può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 gg. dalla comunicazione

Potere Sostitutivo: 
Direttore Area Pianificazione e Progettazione Territoriale
Arch. Giuseppe Cardona
Note: 
link ai servizi on line non previsto
Identificativo: 
86
Ultimo aggiornamento: 14/01/2025
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