Procedimento
Riconoscimento benefici economici alle famiglie (concessione assegno di maternità)
Riconoscimento benefici economici alle famiglie (concessione assegno di maternità e assegno per nucleo famigliare con almeno tre figli minori).
Da Settembre 2017 l'attività è svolta dai CAF convenzionati.
Riferimenti normativi:
D. Lgs. n. 131/2001 - art. 74 testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
nessuna
Info sull'iter del procedimento:
L'assegno può essere chiesto dalla madre residente, cittadina italiana, comunitaria o in possesso di Carta Soggiorno / Permesso Soggiornanti di lungo periodo C.E.o in possesso di attestazione di rifugiato/protezione sussidiaria per ogni figlio nato od ogni minore ricevuto in adozione e/o affidamento preadottivo.
La madre deve presentare domanda, compilando l’apposito modulo; alla domanda va allegata l’attestazione ISEE, che si ottiene presentando apposita dichiarazione ai CAF convenzionati con l’INPS.
La soglia ISEE fissata dalla legge e viene rivalutata ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Scadenza
La domanda per l'assegno deve essere presentata tassativamente entro sei mesi dalla data del parto.
L’assegno è:
• concesso dal Comune
• erogato da INPS.
La madre deve presentare domanda, compilando l’apposito modulo; alla domanda va allegata l’attestazione ISEE, che si ottiene presentando apposita dichiarazione ai CAF convenzionati con l’INPS.
La soglia ISEE fissata dalla legge e viene rivalutata ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Scadenza
La domanda per l'assegno deve essere presentata tassativamente entro sei mesi dalla data del parto.
L’assegno è:
• concesso dal Comune
• erogato da INPS.
Termine:
90 giorni
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
L’assegno è:
• concesso dal Comune
• erogato da INPS.
• concesso dal Comune
• erogato da INPS.
Strumenti di tutela:
Ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 241/1990 e s.m.i. e legge 98/2013)
Potere Sostitutivo:
Direttore Area Servizi Civici
Note:
non è prevista al momento l'attivazione on line di questo procedimento. I servizi demografici online attualmente attivi sono fruibili all'indirizzo indicato.
Identificativo:
123
Ultimo aggiornamento: 06/09/2023