Procedimento

Riconoscimento di cittadinanza jure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza per legami di sangue riguarda i discendenti di cittadini italiani, anche in caso di adozione, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). 
Generalità
Unità organizzativa apicale: 
DIRETTORE GENERALE
Direzione di Area: 
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI
Direzione: 
SERVIZI DEMOGRAFICI
Ufficio: 
Cittadinanza
Indirizzo: 
Corso Torino 11 - II piano
Email: 
acammisotto@comune.genova.it
Posta elettronica certificata: 
Telefono: 
010 5576870
Responsabile del procedimento: 
Antonio Cammisotto
Provvedimento
Tipo di provvedimento: 
Altro
Nome del provvedimento: 
Attestato di cittadinanza jure sanguinis
Responsabile del provvedimento: 
Fernanda Gollo
Email responsabile provvedimento: 
demograficiecimiteri@comune.genova.it
Tel: 
0105576811 - 843
Avvio del procedimento: 
Ad istanza di parte
Procedimenti ad istanza di parte
Atti e documenti da allegare: 
1) Certificato NEGATIVO di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità competenti a nome dell’Avo (completo di tutte le varianti , qualora il nome o cognome dell’Avo risulti modificato all’interno dei successivi atti formati all’estero sia per quanto riguarda lo stesso che per i suoi discendenti); nel caso l’Avo sia emigrato da minorenne è necessario anche il certificato NEGATIVO di naturalizzazione del genitore
2) Certificato NEGATIVO di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità competenti di eventuali altri stati esteri in cui gli ascendenti e l’interessato abbiano risieduto
3) atto di nascita dell’avo italiano (MAGGIORENNE al momento dell’immigrazione all’estero) rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; qualora l’atto fosse rilasciato da Parrocchia (se nascita antecedente all’istituzione degli Uffici di Stato Civile), il medesimo dovrà essere completo di autentica in bollo da parte della Curia Vescovile competente;
4) qualora il primo discendente fosse nato in Italia ma emigrato all’estero, da minorenne: produrre l’atto di nascita del genitore;
5) atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito, qualora formato all’estero, di legalizzazione da parte delle Autorità competenti, nonché la traduzione legalizzata in lingua italiana; qualora il matrimonio fosse avvenuto in Italia: estratto di matrimonio o in sostituzione, certificato della Parrocchia ove è avvenuto il matrimonio completo di autentica in bollo da parte della Curia Arcivescovile;
6) atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero, munito, qualora formato all’estero, di legalizzazione da parte 
dell’ Autorità competente nonché di traduzione legalizzata in lingua italiana;
7) atti di nascita, muniti di legalizzazione da parte dell’ Autorità competente con traduzione legalizzata in lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della
cittadinanza italiana
8) atti di matrimonio di tutti i discendenti, in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, se coniugato (sempre muniti di legalizzazione e traduzione legalizzata); qualora l’interessato non fosse coniugato, produrre certificazione di stato libero (celibe/nubile) 


Uffici dove presentare istanza (note): 


Spesa prevista: 
una marca da bollo da 16 € da apporre su ogni istanza che presentano
Info sull'iter del procedimento: 

La domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana per linea di sangue va presentata esclusivamente dove si è legalmente residenti e più precisamente:
- Se residente all’estero presso la competente Autorità Consolare;
- Se residente legalmente in Italia presso il Comune italiano di residenza.

N.B. – il capostipite a cui risalire per il riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere quello emigrato all’estero da maggiorenne.

L’istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana dovrà essere indirizzata al Console italiano della circoscrizione consolare in cui si risiede, ovvero, al Sindaco del Comune italiano presso il quale l’istante è legalmente residente.

L’interessato è tenuto a dichiarare al momento dell’istanza, tutte le residenze relative a se stesso ed ai suoi ascendenti  indicandone il Consolato Italiano competente.

La discendenza può avvenire anche per via materna; tuttavia, in via amministrativa, la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana (lo status di cittadino italiano può essere riconosciuto in sede giudiziale ai figli nati prima del 1° gennaio 1948, da donne italiane coniugate con stranieri).

La naturalizzazione volontaria dell’avo durante la minore età del figlio comporta la perdita automatica della cittadinanza italiana e di conseguenza l’interruzione nella linea di discendenza, non potendo quindi trasmettere lo status civitatis ai propri discendenti

Per i figli nati fuori dal matrimonio, non possono essere accettati, nell’ambito della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, atti di nascita privi della sottoscrizione del genitore che trasmette la cittadinanza italiana.



 

Termine: 
45 giorni
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato: 
-nessuno-
Modalità pagamenti: 
nessuna
Strumenti di tutela: 

Ricorso al Tribunale civile (DPR 396/2000)

Potere Sostitutivo: 
Direttore Area Servizi Civici e Municipi
Note: 
I termini decorrono dall’acquisizione completa della documentazione necessaria.

Non è prevista al momento l'attivazione on line di questo procedimento. 
Identificativo: 
125
Ultimo aggiornamento: 08/06/2026
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it - C.F. / P. Iva 00856930102 
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