Procedimento
La domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana per linea di sangue va presentata esclusivamente dove si è legalmente residenti e più precisamente:
- Se residente all’estero presso la competente Autorità Consolare;
- Se residente legalmente in Italia presso il Comune italiano di residenza.
N.B. – il capostipite a cui risalire per il riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere quello emigrato all’estero da maggiorenne.
L’istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana dovrà essere indirizzata al Console italiano della circoscrizione consolare in cui si risiede, ovvero, al Sindaco del Comune italiano presso il quale l’istante è legalmente residente.
L’interessato è tenuto a dichiarare al momento dell’istanza, tutte le residenze relative a se stesso ed ai suoi ascendenti indicandone il Consolato Italiano competente.
La discendenza può avvenire anche per via materna; tuttavia, in via amministrativa, la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana (lo status di cittadino italiano può essere riconosciuto in sede giudiziale ai figli nati prima del 1° gennaio 1948, da donne italiane coniugate con stranieri).
La naturalizzazione volontaria dell’avo durante la minore età del figlio comporta la perdita automatica della cittadinanza italiana e di conseguenza l’interruzione nella linea di discendenza, non potendo quindi trasmettere lo status civitatis ai propri discendenti
Per i figli nati fuori dal matrimonio, non possono essere accettati, nell’ambito della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, atti di nascita privi della sottoscrizione del genitore che trasmette la cittadinanza italiana.
Ricorso al Tribunale civile (DPR 396/2000)
Non è prevista al momento l'attivazione on line di questo procedimento.