Procedimento
Rilascio attestato di soggiorno indeterminato e permanente ai cittadini dell’unione europea già residenti
Attestazione titolarità diritto di soggiorno permanente, su richiesta dell'interessato, a cittadini dell'Unione Europea già residenti.Riferimenti normativi:
LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente L.35/2012 art.5 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n°30
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
imposta di bollo sulla richiesta e sull'attestato
Uffici a cui richiedere informazioni sull'iter del procedimento (link a nuovo sito web):
Info sull'iter del procedimento:
Al cittadino dell'Unione Europea, regolarmente residente nel Comune, può essere rilasciato a richiesta l'attestato di soggiorno indeterminato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Lgs 30/2007.
Il soggiorno legale e continuativo si dimostra con l’esibizione della documentazione relativa al mantenimento dei requisiti per 5 anni – i requisiti sono gli stessi previsti per l'attestato di soggiorno indeterminato ma occorre dimostrare di averli mantenuti per cinque anni. A richiesta dell'interessato il Comune di residenza rilascia un attestato che certifica la condizione di titolare di diritto di soggiorno permanente o indeterminato purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
Il soggiorno legale e continuativo si dimostra con l’esibizione della documentazione relativa al mantenimento dei requisiti per 5 anni – i requisiti sono gli stessi previsti per l'attestato di soggiorno indeterminato ma occorre dimostrare di averli mantenuti per cinque anni. A richiesta dell'interessato il Comune di residenza rilascia un attestato che certifica la condizione di titolare di diritto di soggiorno permanente o indeterminato purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
Termine:
30 giorni
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
silenzio assenso
link servizi online:
Modalità pagamenti:
direttamente allo sportello
Strumenti di tutela:
Ricorso al tribunale (decreto legislativo n.30/2007)
Potere Sostitutivo:
Direttore Area Servizi Civici
Note:
non è prevista al momento l'attivazione on line di questo procedimento. I servizi demografici online attualmente attivi sono fruibili all'indirizzo indicato.
Identificativo:
129
Ultimo aggiornamento: 10/01/2025