Procedimento
Tassa sui rifiuti: Interpello
Risposta da parte dell'Ente a fronte di istanza presentata da contribuenti, anche non residenti, e da soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie, riguardante l'applicazione delle disposizioni in materia di tributi sui rifiuti, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
Riferimenti normativi:
Tassa sui Rifuti (TARI):
- Legge 147/2013, art. 1, commi 639 e ss. aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019
- Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) (deliberazione C.C. n. 34/2014 e s.m.i.), art. 35
- Legge 27.7.2000 n. 212 e s.m.i., art.11.
- Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie (deliberazione C.C. n. 6/2020 e s.m.i.)
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
nessuna
Info sull'iter del procedimento:
Ciascun cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello, riguardanti l'applicazioni delle disposizioni in materia di Tassa sui Rifiuti, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme di riferimento.
La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e solo per il soggetto richiedente.
Qualora il richiedente non riceva risposta entro il termine previsto, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione e/o il comportamento prospettato dal richiedente.
Qualsiasi atto emanato, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta, è nullo.
Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione.
La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme di riferimento.
La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e solo per il soggetto richiedente.
Qualora il richiedente non riceva risposta entro il termine previsto, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione e/o il comportamento prospettato dal richiedente.
Qualsiasi atto emanato, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta, è nullo.
Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione.
Termine:
90 giorni
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
silenzio assenso
link servizi online:
Modalità pagamenti:
nessuna
Strumenti di tutela:
nessuno
Potere Sostitutivo:
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 approvata in data 09.07.2020, in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il potere sostitutivo è in capo al Direttore dell'Area C.F.O. (Servizi Finanziari), Dott.ssa Magda Marchese.
Identificativo:
113
Ultimo aggiornamento: 07/10/2024