Procedimento
Concessione di dilazioni di pagamento delle somme dovute, a fronte di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del contribuente
- Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e ss.- aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019
- Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) (deliberazione C. C. n. 34/2014 e s.m.i.) - art. 34
- Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie (deliberazione C. C. n. 6/2020 e s.m.i.) – art. 24
L'istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di pagamento o di accertamento - intimazione ad adempiere e deve motivare e documentare la situazione di obiettiva difficoltà economica del debitore.
La rateazione può essere concessa secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
Il numero di rate dipende dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
a) per importi fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) per importi superiori ad euro 100,01 (cento/01) durata del piano rateale da un minimo di 4 ad un massimo di 36 rate mensili produttive di interessi;
c) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00;
d) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
e) gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il debito non può più essere rateizzato.
Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l’avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall’art. 1 commi dal 796 all’801 della Legge 160/2019.
In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
Il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di Genova via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 del D. Lgs
31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.