Procedimento
Tassa sui rifiuti: Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere, rateazione di un avviso di accertamento
Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere, rateazione di un avviso di accertamento
Riferimenti normativi:
- Legge 27.12.2019 n.160 l’art. 1 commi 792 e seg. e s.m.i.
- articolo 27 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
- Legge 212 del 27.07.2000 e s.m.i. (Statuto del contribuente)
- D. Lgs. 472/97, artt. 16 e 16 bis
- Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie (deliberazione C.C. n. 6/2020 e s.m.i.)
- Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e ss.aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019
- Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) (deliberazione C. C. n. 34/2014 e s.m.i.), art. 27 e segg.
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
D'ufficio
Spesa prevista:
nessuna
Info sull'iter del procedimento:
Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere:
il contribuente che riceve un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere TARI può, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, fare istanza di rettifica o annullamento dello stesso qualora l'avviso sia stato emesso sulla base di errori o dati errati.
Rateazione di un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere:
il contribuente che riceve avvisi di accertamento - intimazioni ad adempiere TARI può richiedere, con apposita istanza, la rateazione delle somme richieste.
L'istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento - intimazione ad adempiere e deve motivare e documentare la situazione di obiettiva difficoltà economica del debitore.
La rateazione può essere concessa secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
Il numero di rate dipende dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
a) per importi fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) per importi superiori ad euro 100,01 (cento/01) durata del piano rateale da un minimo di 4 ad un massimo di 36 rate mensili produttive di interessi;
c) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00;
d) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
e) gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il debito non può più essere rateizzato.
Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l’avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall’art. 1 commi dal 796
all’801 della Legge 160/2019.
In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
Il Comune è tenuto a rispondere all' istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 gg).
La risposta del Comune è scritta e motivata.
il contribuente che riceve un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere TARI può, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, fare istanza di rettifica o annullamento dello stesso qualora l'avviso sia stato emesso sulla base di errori o dati errati.
Rateazione di un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere:
il contribuente che riceve avvisi di accertamento - intimazioni ad adempiere TARI può richiedere, con apposita istanza, la rateazione delle somme richieste.
L'istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento - intimazione ad adempiere e deve motivare e documentare la situazione di obiettiva difficoltà economica del debitore.
La rateazione può essere concessa secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
Il numero di rate dipende dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
a) per importi fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) per importi superiori ad euro 100,01 (cento/01) durata del piano rateale da un minimo di 4 ad un massimo di 36 rate mensili produttive di interessi;
c) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00;
d) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
e) gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il debito non può più essere rateizzato.
Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l’avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall’art. 1 commi dal 796
all’801 della Legge 160/2019.
In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
Il Comune è tenuto a rispondere all' istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 gg).
La risposta del Comune è scritta e motivata.
Termine:
30 giorni (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 giorni).
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Rateazione di un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere:
L'Ufficio invia i documenti precompilati necessari per il pagamento.
L'Ufficio invia i documenti precompilati necessari per il pagamento.
Strumenti di tutela:
Il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di Genova via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 del D. Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Potere Sostitutivo:
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 approvata in data 09.07.2020, in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il potere sostitutivo è in capo al Direttore dell'Area C.F.O. (Servizi Finanziari), Dott.ssa Magda Marchese.
Note:
La presentazione dell'istanza non ha effetto di sospensione dei termini temporali entro i quali può essere proposto ricorso contro l'avviso di accertamento - intimazione ad adempiere.
Identificativo:
109
Ultimo aggiornamento: 09/01/2025