Procedimento
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: sgravio parziale o totale di una cartella di pagamento.
Sgravio, totale o parziale a fronte di istanza del contribuenteRiferimenti normativi:
- D.P.R. 602/73 e s.m.i. - Legge 212 del 27.7.2000 e s.m.i. (Statuto del contribuente)
- Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie (deliberazione C.C. n. 6/2020 e s.m.i.)
- D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011) e s.m.i., art.14
- Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (deliberazione C.C. n. 52 del 31/07/2013), artt. 28 e sgg.
- Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e ss.aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019
- Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) (deliberazione C. C. n. 34/2014 e s.m.i.), art. 27 e segg.
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
nessuna
Info sull'iter del procedimento:
Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso del tributo previa istanza motivata e debitamente documentata
Termine:
30 giorni
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Nessuna
Strumenti di tutela:
Il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di Genova via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Potere Sostitutivo:
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 approvata in data 09.07.2020, in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il potere sostitutivo è in capo al Direttore dell'Area C.F.O. (Servizi Finanziari), Dott.ssa Magda Marchese.
Identificativo:
108
Ultimo aggiornamento: 03/04/2025