Procedimento
Tributo per i servizi comunali indivisibili: rettifica od annullamento di un avviso di accertamento-intimazione ad adempiere, rateazione di un avviso di accertamento-intimazione ad adempiere, sgravio parziale/totale di un accertamento divenuto esecutivo
Rettifica o annullamento di un avviso Tasi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere, rateazione di un avviso Tasi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere, sgravio parziale o totale di un accertamento Tasi già divenuto esecutivo
Riferimenti normativi:
- Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656
- Articolo 27 Legge18 febbraio 1999, n. 28
- Legge 212 del 27.07.2000 Statuto del contribuente
- Regolamento IUC – Delibera Consiglio Comunale n. 2014-17 del 20.05.2014,
- Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili approvato con DCC 17/2014 del 20.05.2014 e successive modificazioni ed integrazioni
- Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e non Tributarie (DCC 2020/6 del 24.02.2020)
- Legge 160/2019 del 27.12.2019
Avvio del procedimento:
Ad istanza di parte
Spesa prevista:
nessuna
Info sull'iter del procedimento:
Rettifica od annullamento di un avviso Tasi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere:
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere può, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, fare istanza di rettifica o annullamento dello stesso qualora l’avviso sia stato emesso sulla base di errori o dati errati.
Rateazione di un avviso Tasi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere:
Il contribuente che riceve avvisi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere può richiedere, con apposita istanza, la rateazione delle somme richieste, qualora si trovi in una situazione di oggettiva difficoltà economica.
L'istanza deve motivare e documentare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
L'istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere.
La rateazione può essere concessa per un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
a) per importi fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) per importi superiori ad euro 100,01 (cento/01) durata del piano rateale da un minimo di 4 ad un massimo di 36 rate mensili produttive di interessi;
c) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00;
d) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
e) gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il debito non può più essere rateizzato.
In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.
Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l’avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall’art. 1 commi dal 796 all’801 della Legge 160/2019.
Sgravio parziale o totale di un avviso Tasi di accertamento già divenuto esecutivo (o di cartella/ingiunzione di pagamento in caso di atti emessi antecedentemente al primo gennaio 2020):
Il contribuente che riceve dal concessionario o dal soggetto preposto un accertamento Tasi già divenuto esecutivo contenente l’iscrizione a ruolo di un debito TASI può fare istanza di sgravio parziale o totale dello stesso qualora l’avviso di accertamento che ha originato il debito sia stato emesso sulla base di errori o di dati errati o non sia stato correttamente notificato.
Il Comune è tenuto a rispondere all’ istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 gg).
La risposta del Comune è scritta e motivata.
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere può, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, fare istanza di rettifica o annullamento dello stesso qualora l’avviso sia stato emesso sulla base di errori o dati errati.
Rateazione di un avviso Tasi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere:
Il contribuente che riceve avvisi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere può richiedere, con apposita istanza, la rateazione delle somme richieste, qualora si trovi in una situazione di oggettiva difficoltà economica.
L'istanza deve motivare e documentare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
L'istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere.
La rateazione può essere concessa per un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
a) per importi fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) per importi superiori ad euro 100,01 (cento/01) durata del piano rateale da un minimo di 4 ad un massimo di 36 rate mensili produttive di interessi;
c) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00;
d) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
e) gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il debito non può più essere rateizzato.
In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.
Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l’avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall’art. 1 commi dal 796 all’801 della Legge 160/2019.
Sgravio parziale o totale di un avviso Tasi di accertamento già divenuto esecutivo (o di cartella/ingiunzione di pagamento in caso di atti emessi antecedentemente al primo gennaio 2020):
Il contribuente che riceve dal concessionario o dal soggetto preposto un accertamento Tasi già divenuto esecutivo contenente l’iscrizione a ruolo di un debito TASI può fare istanza di sgravio parziale o totale dello stesso qualora l’avviso di accertamento che ha originato il debito sia stato emesso sulla base di errori o di dati errati o non sia stato correttamente notificato.
Il Comune è tenuto a rispondere all’ istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 gg).
La risposta del Comune è scritta e motivata.
Termine:
30 giorni (in casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di 120 giorni).
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato:
-nessuno-
link servizi online:
Modalità pagamenti:
Rateazione di un avviso Tasi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere:
Modelli di pagamento F24 premarcati inviati dall'Ufficio.
Modelli di pagamento F24 premarcati inviati dall'Ufficio.
Strumenti di tutela:
Il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di Genova via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D. Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche”.
Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Potere Sostitutivo:
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 approvata in data 09.07.2020, in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale da parte del responsabile, il potere sostitutivo è in capo al Direttore dell'Area Servizi Centrali Amministrativi, Dott.ssa Magda Marchese.
Note:
La presentazione dell'istanza non ha effetto di sospensione dei termini temporali entro i quali l'avviso di accertamento può essere ricorso.
L'istanza di sgravio parziale/totale della cartella di pagamento non ha effetto di sospensione dei termini di riscossione della stessa.
Riferimenti normativi
L'istanza di sgravio parziale/totale della cartella di pagamento non ha effetto di sospensione dei termini di riscossione della stessa.
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656
- Articolo 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28
- Legge 212 del 27.07.2000 "Statuto del contribuente"
- Regolamento IUC Delibera Consiglio Comunale n. 2014-17 del 20.05.2014
- Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) approvato con DCC 17/2014 del 20.05.2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e non Tributarie (DCC 2020/6 del 24.02.2020)
- Legge 160/2019 del 27.12.2019
- D.lgs 546/92
Identificativo:
110
Ultimo aggiornamento: 08/01/2025