Si estende a Rivarolo, Certosa e zone limitrofe, con le stesse modalità di limitazione valide per l’ordinanza emessa per il Municipio Centro Ovest, l’ordinanza che vieta il consumo e il possesso di bevande alcoliche (per il consumo immediato) in strada e in aree pubbliche, esclusi i luoghi autorizzati come bar e ristoranti.
Il perimetro, all’interno del quale vige il divieto valido fino al 31 marzo 2019, è delimitato da queste vie e piazze:
- via Rivarolo
- via Teresa Durazzo Pallavicini
- piazza Durazzo Pallavicini
- giardini Foltzer
- via Jori
- via Borsieri
- via Campi
- via Fillak dall’intersezione con via Campi
- via Brin compresa l’area Metro
- via Bercill
- via Ristori
- via Virgilio
- viale Michelangelo Buonarroti fino al civ. 1r
- via Ludovico Ariosto
- via Aulo Persio
- salita San Bartolomeo della Certosa
- via Ausonio Vedovi
- via Mansueto fino al civ. 4a
- piazzale Palli (area Fillea)
- via Piombelli fino all’intersezione con piazzale Palli
- via Canepari
- piazzale Emilio Guerra
- via Gioacchino Rossini
- via Celesia
- via Carnia.
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 1 da lunedì a venerdì ed entro le ore 2 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 5 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle attività che non commerciano/somministrano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione
- Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l'attività entro le ore 21 di ogni giorno, con divieto di apertura prima delle ore 6 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione
- Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l’attività dopo le ore 21, da quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere dalle ore 6 del giorno successivo
- I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21e fino alle ore 6 del giorno successivo
- Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all’interno devono esaurirsi entro le ore 24 e non possono riprendere prima delle ore 7 successive dei giorni feriali e fino alle ore 9 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23 e non può riprendere prima delle ore 7 del giorno successivo
- Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l'apposizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti
- Sono vietati a chiunque, nel perimetro sopra individuato, ogni giorno dalle ore 12 alle ore 8 del giorno successivo, il consumo e la detenzione, finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici).